Compagni e Compagne contro la repressione

Imparare a difendersi

2017

      Introduzione

      Il tutto è maggiore della somma delle singole parti

        La dimensione collettiva

        La legge non è uguale per tutti

        Imputati, avvocati, parenti e amici, e cosiddetta opinione pubblica

        L’unica giustizia è quella proletaria

      Gli organi della repressione

        I gruppi armati della classe dominante

        Le forze speciali di repressione politica

        La magistratura penale

        La direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

      Le indagini preliminari e le intercettazioni

        Le indagini preliminari

        Le intercettazioni

      Il sequestro

      La convocazione in questura

      Il fermo

      Le misure cautelari

      L’interrogatorio

      La perquisizione

      L’ identificazione e le nuove norme in materia di prelievo del dna

        Il prelievo del dna

        La banca dati

        I vari riti del processo penale

        I gradi di giudizio

      Reati, pene e dintorni

      I reati di piazza

      I reati associativi

      La sanzione amministrativa

      Le misure di prevenzione

        Avviso orale

        Foglio di via

        Sorveglianza speciale

      Le misure di sicurezza

      Dal controllo sociale alla repressione...il passo è breve!

        Tso

        Daspo

      La guerra sul fronte esterno

        Intervista all’avvocato Giuseppe Pelazza sul decreto antiterrorismo di Alfano

      Vademecum

      Siglario

Dedicato a chi lotta per un mondo migliore e si scontra con la repressione del vecchio mondo

Introduzione

“L’apparato statale, che comprende esercito, polizia e giustizia, è lo strumento con cui una classe ne opprime un’altra”.

Mao Tse-Tung, La situazione e la nostra politica dopo la vittoria

In questa fase caratterizzata dalla grave crisi economica, dalla tendenza alla guerra imperialista e della sua ricaduta sul fronte interno dei singoli paesi in termini di strategie repressive, ci troviamo di fronte allo svilupparsi dell’apparato coercitivo dello Stato, per adeguarsi a controllare e reprimere i nuovi fronti di lotta che si aprono. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un allargamento del suo raggio di azione, che oggi colpisce non solo compagni militanti, ma anche sempre più proletari, studenti e lavoratori attivi nelle mobilitazioni. In questa situazione, pensiamo sia utile produrre un opuscolo aggiornato[1] sul tema “imparare a difendersi”.

Ci proponiamo di compiere un lavoro che raccolga una serie di materiali, esperienze concrete e riflessioni utili a definire una “linea di condotta” nel fronteggiare la repressione del nemico di classe. Questo testo non vuole essere l’ennesimo manuale tecnico-pratico sulla repressione, neppure vuole essere esclusivamente un testo accademico sulle diverse leggi e norme che sono usate per colpire i proletari e le avanguardie di lotta. Esso ha l’obiettivo di saldare in sé l’aspetto tecnico informativo (che possa fornire dati necessari a conoscere gli organi della repressione e gli strumenti di cui si dota), con l’aspetto politico (di riflessione e di insegnamenti derivanti dalla pratica diretta), per costruire un modo collettivo di rapportarsi quando lo Stato ci attacca. L’aspetto politico rappresenta il piano principale su cui si articola l’opuscolo. Vogliamo cercare di trasmettere l’esperienza accumulata ed elaborata da compagni e compagne che negli ultimi anni sono stati colpiti da operazioni repressive. I reati che vengono trattati sono soprattutto quelli utilizzati per criminalizzare le comuni pratiche di lotta del movimento di classe o l’attività militante dei compagni. Abbiamo deciso di inserire anche una parte dedicata ai reati associativi, perché questi rappresentano l’attacco più alto verso l’organizzazione di classe e perché insegnano come affrontare ogni altro tipo di processo. Abbiamo altresì valutato importante inserire alcune appendici, tra cui due brevi riferimenti al trattamento sanitario obbligatorio (tso) e al divieto di accedere alle manifestazioni sportive (daspo) e un’intervista all’avvocato G. Pelazza sul decreto sicurezza Alfano. La prima per tracciare brevemente le connessioni tra controllo sociale e repressione politica, la seconda per dare un respiro più ampio all’opuscolo e delineare le connessioni tra fronte esterno e fronte interno.

Riteniamo questo lavoro fondamentale alla luce degli episodi repressivi degli ultimi anni, durante i quali abbiamo assistito ad un’escalation della repressione rivolta a lavoratori, studenti, giovani, immigrati. Numerosi settori di lotta, o realtà organizzate, sono stati raggiunti da inchieste giudiziarie. Diversi appuntamenti di piazza, che hanno raccolto e mostrato una spinta verso l’evoluzione delle forme di lotta e verso la riappropriazione della violenza proletaria, sono stati duramente repressi con pene esorbitanti. A fronte del disorientamento e del deserto che troppo spesso la repressione ha lasciato attorno alle situazioni colpite, riteniamo fondamentale riprendersi la cultura del come comportarsi di fronte alla repressione dello Stato, senza ogni volta pensare, e quindi agire, come se fosse la prima volta, come se si fosse gli unici o come se non vi fosse alcune esperienza in merito. Così non è! Vanno comprese e non esorcizzate le contraddizioni che emergono nei giovani colpiti per la prima volta dalla repressione in modo da trattarle positivamente. Ci aiuterà in questo il recupero della memoria storica e la pratica sviluppata da chi è venuto prima di noi per diffonderla, spiegandola e discutendone collettivamente. Il patrimonio storico, politico e culturale della lotta di classe nel nostro paese ha lasciato una grande e forte eredità in tema di solidarietà di classe e di come rapportarsi con la repressione che va ripreso, attualizzato e socializzato. Contrastare le logiche individualiste, che spesso portano al risultato di un atteggiamento differenziato, nella speranza di una posizione processuale migliore; mettere al centro la consapevolezza che se ci attaccano è perché stiamo lottando nella giusta direzione contro chi ci sfrutta e ci opprime, è la linea che ci deve guidare nell’affrontare ogni episodio repressivo. Seguendo questa via risulterà più chiaro che il piano da difendere è quello della lotta e che può essere difeso meglio in termini collettivi, garantendo così anche una miglior difesa individuale. E, soprattutto, crescerà la coscienza che se si difende la lotta ciò non potrà che rafforzarla.

Pensiamo, inoltre, che il dibattito si debba allargare non solo al “curare” la malattia infettiva della repressione che avvelena il corpo sociale per indebolirlo e smembrarlo, ma anche a capire come prevenirla. Va compreso come organizzarsi quando si lotta al fine di mettersi nelle condizioni di cercare di evitare gli attacchi repressivi che sono lo strumento principe dello Stato per frenare, contenere e smorzare le istanze di lotta sul nascere. Siamo anche convinti che una linea di condotta contro la repressione è conseguenza diretta della coscienza di classe che matura nell’organizzazione della lotta.

Questo lavoro nasce da un dibattito avuto internamente all’Assemblea di lotta “Uniti contro la repressione”, organismo nazionale che nel corso di questi mesi ha esaurito in maniera del tutto fisiologica la propria funzione, lasciando una forte eredità raccolta da tutti i compagni tuttora impegnati sul terreno della lotta alla repressione. L’opuscolo è frutto dell’esperienza di alcuni compagni ed esperienze collettive che parteciparono all’Assemblea; per questo intendiamo socializzarlo ed arricchirlo attraverso il dibattito e il confronto con altre realtà. Non vuole essere un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza per rafforzare le lotte di cui siamo parte.

Compagni e compagne contro la repressione, luglio 2017

Il tutto è maggiore della somma delle singole parti

In questa sezione intendiamo approfondire alcune “linee di condotta” generali da tenere quando si viene colpiti dalla repressione. Abbiamo ritenuto utile socializzare anche alcuni consigli per quando si affronta un processo politico, in particolare i processi alle lotte. Consigli che riguardano il comportamento che è preferibile avere fra imputati, ma anche nei confronti di avvocati, di parenti e amici e mass media. Abbiamo raccolto e riflettuto sull’esperienza concreta di compagni e realtà collettive, con lo sguardo rivolto all’enorme patrimonio di lotta e solidarietà del movimento di classe e rivoluzionario in Italia.

La dimensione collettiva

Il punto di partenza della nostra analisi è rappresentato dalla dimensione nella quale agiamo ogni giorno all’interno delle lotte, che è di natura collettiva. Non siamo mai singoli individui, ma sempre tante teste che insieme dibattono, si confrontano, agiscono... insieme. Siamo frutto dei rapporti sociali collettivi di una società classista, apparteniamo alla classe degli sfruttati che si contrappone agli sfruttatori e al loro potere. La repressione ci colpisce perché lottiamo e lo facciamo nella giusta direzione contrapponendoci a chi ci opprime. Va sviluppata la consapevolezza che ciò che attaccano sono le diverse lotte e non tanto i singoli individui che le portano avanti, ma spesso si accaniscono contro le avanguardie, contro compagni combattivi e riconosciuti. Gli imputati sono un “capro espiatorio”, spesso individuati come “capi” sulla base di schemi e gerarchie formulati dalla controparte. Ciò che ci deve guidare nel rispondere e affrontare le provocazioni più piccole come quelle più gravi è la difesa ed il rilancio della lotta stessa. I reati politici (ad esempio quelli di sovversione e “terrorismo”) sono il male più grave per la classe dominante, perché mettono apertamente in discussione il suo potere e dominio. Perciò sono anche i più perseguiti, con pene esorbitanti.

La legge non è uguale per tutti

Questo assunto deve esserci chiaro. La legge è una questione di classe. Esercitare la giustizia è prerogativa del potere statutale che, in quanto sovrastruttura di un dato sistema economico, ne deve salvaguardare i cardini su cui si regge e dunque la proprietà privata, il capitale, lo sfruttamento del lavoro salariato e l’ordine sociale che ne consegue. Ciò che è “giusto” è deciso dalla classe dominante, secondo la sua concezione del mondo. La legalità è un prodotto storico creato dall’ideologia dominante, quella borghese, non deriva da norme universali e necessarie. Il confine fra legale e illegale è frutto dei rapporti di forza tra le classi storicamente determinati.L’autorità giudiziaria (ag) costituisce uno strumento della classe dominante. Tramite l’applicazione delle leggi varate da quest’ultima, quando risulta vantaggioso ai suoi interessi, vengono puniti i trasgressori. Un processo politico non cade dal cielo, dietro ad esso ci sono spinte ben precise. In generale,un primo obiettivo perseguito è quello di metabolizzare il conflitto di classe, confinarlo in un’aula di tribunale, criminalizzarlo, isolarlo ed esorcizzarlo agli occhi delle masse per poi annientarlo, passo dopo passo. L’obiettivo finale è quello di soffocare anche preventivamente ogni istanza di lotta. Per fare ciò la borghesia utilizza l’ampio repertorio di strumenti a disposizione, dal carcere alla magistratura, fino ai mass media. L’aula di tribunale diviene un palcoscenico nel quale mostrare la “criminalità” della lotta di classe e di quella rivoluzionaria. Persino quando assolve un tribunale borghese afferma comunque il proprio potere di giudicare la lotta di classe e le sue manifestazioni reali, a partire dal sancire i limiti e le forme entro i quali possono esprimersi. Date queste premesse, nel momento in cui ci troviamo inguaiati con la legge, dobbiamo avere ben chiaro che a nulla serve cercare di convincere i giudici delle nostre ragioni, ma invece è necessario avere la capacità di usare il tribunale togliendo la scena ai nostri repressori, per diventare noi protagonisti nella difesa delle lotte.

È perdente la logica per cui “se lotto di meno non vengo punito”. Adattarsi a questo, stare “più tranquilli” e rinunciare all’entusiasmo per la lotta significa fare il volere della controparte che cerca in ogni modo di depotenziare le lotte e isolare i compagni. Gli apparati repressivi usano questa tattica specialmente nei confronti dei giovani, al fine di intimorirli e allontanarli dagli altri compagni. Lo fanno cercando di creare paura e di esercitare pressioni a chi sta loro intorno, come familiari o amici che, molto spesso, non condividono il percorso di lotta.

Abbiamo fino ad ora parlato di processo politico intendendo ogni processo celebrato per giudicare e punire qualsiasi mobilitazione e/o iniziativa che si contrappone allo sfruttamento e all’oppressione sociale in ogni sua forma. Nel comprendere quale sia la migliore strategia processuale da adottare di volta in volta, è importante, anche qui, fare delle distinzioni. L’esperienza storica della lotta di classe mostra che possono essere identificate due tipologie cardine di atteggiamento processuale: il processo di connivenza (che consiste nell’accettare le regole del sistema processuale) e il processo di rottura (che consiste nel rifiutare di riconoscere legittimità alla giustizia borghese e quindi rifiutare la difesa legale). Questi due modelli generali devono necessariamente essere contestualizzati ai vari soggetti che attivamente agiscono nel processo, alle diverse fasi storiche di sviluppo del movimento di classe e di quello rivoluzionario, ai rapporti di forza con la classe dominate. Un terzo atteggiamento processuale, che definiamo “processo di connivenza d’attacco”, è quello di accettare le “armi” fornite dall’ordinamento giuridico esercitando pienamente la propria difesa processuale, ma coniugandola con la rivendicazione e difesa politica collettiva della lotta. È un modello che si adatta a molte inchieste di movimento nelle quali si criminalizzano episodi di lotta, ma è stato praticato anche da militanti rivoluzionari che hanno rivendicato la propria identità, pur esercitando anche una difesa tecnica-processuale. Storicamente, all’estero così come in Italia, il processo di rottura è stato principalmente praticato dalle organizzazioni combattenti e rivoluzionarie. I militanti di tali organizzazioni, di fronte alla giustizia borghese, si sono dichiarati prigionieri politici e hanno revocato la difesa[2].

In ogni caso, quando siamo costretti a “frequentare” i tribunali, dobbiamo porci il problema di costruire la capacità collettiva di smascherare il loro ruolo ed usarli come tribuna per rivendicare e difendere le lotte, consci che la miglior difesa è sicuramente la continuità della lotta stessa. In tribunale siamo a casa del nemico di classe, dove esso detta pesantemente le regole: bisogna saper costruire un muro tra chi è giudicato, i compagni di lotta, i solidali, gli avvocati della difesa, i parenti e amici e chi giudica. Il cemento di questo muro è l’unità.

Imputati, avvocati, parenti e amici, e cosiddetta opinione pubblica

Un aspetto importante nella gestione di un processo politico sono i rapporti sociali che il gruppo degli imputati si trova ad avere e dover gestire. In generale, ci sono diversi soggetti che entrano in gioco, con ruoli distinti, ma connessi tra loro. Il gruppo degli imputati è il soggetto collettivo principale che determina la conduzione del processo attraverso la linea di difesa. I compagni imputati devono avere l’obiettivo di mantenere l’unità politica e di essere in grado di relazionarsi con i propri compagni di lotta, con gli avvocati e con la solidarietà di classe.

Gli imputati

Riguardo agli imputati, l’esperienza ci insegna che:

Gli avvocati: sono gli imputati a decidere la linea di difesa

Un rapporto indispensabile e importante è quello con gli avvocati. La scelta dell’avvocato è fondamentale, il suo ruolo è rilevante e nel caso di processi politici è indispensabile che la sua concezione del mondo sia vicina a quella di classe o almeno che abbracci una visione critica dell’uso delle leggi in questa società. Va evitato l’avvocato di famiglia (cercando di spiegare ai parenti le nostre ragioni e che questa è la scelta migliore per noi), non è consigliabile tenere l’avvocato d’ufficio, non solo perché spesso sono al servizio degli sbirri, ma principalmente perché non li conosciamo. Per eventuali difficoltà economiche ci sono sia il patrocinio a spese dello Stato, che la solidarietà di classe. È opportuno scegliere avvocati che siano disponibili ad un lavoro collegiale e a difendere il singolo difendendo l’insieme degli imputati. Un consiglio utile: ogni organismo collettivo di compagni si ponga il problema di costruire rapporti con avvocati disponibili e che, in caso di bisogno, ogni compagno sappia a chi rivolgersi.

Parenti e amici: sviluppare la solidarietà di classe

Un’altra sfera complessa e delicata con cui spesso ci si confronta è costituita dai familiari, i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro o i compagni di classe. In generale è fondamentale avere coscienza e consapevolezza che quando si intraprendono percorsi di lotta, siano essi legati a percorsi della lotta di classe piuttosto che rivoluzionaria, l’apparato repressivo è sempre pronto a colpire duramente, sia come monito per tutta la classe sia per frenare lo sviluppo di istanze di lotta. Quando la repressione colpisce non bisogna farsi prendere dalla paura, dal timore di essere gli unici, di essere soli, di rischiare grosso, ma è necessario rimanere saldi, calmi e consapevoli della situazione. Quando si viene attaccati dalla repressione, i piani di relazione principali rimangono quelli dei propri compagni di lotta, del collettivo di appartenenza e delle lotte di cui si è parte integrante. Non ci si deve isolare, magari sotto le pressioni della famiglia o degli amici, ma è importante spiegare loro le nostre ragioni, le motivazioni che ci hanno spinto a lottare e che i loro consigli in tale situazione possono sicuramente esprimere il loro affetto nei nostri confronti, ma non rappresentano le scelte migliori nell’interesse processuale. In alcune occasioni c’è stata la capacità di coinvolgere parenti e amici nella costruzione della solidarietà e della mobilitazione attorno al processo costruendo associazioni di familiari e amici. Questo si è rivelato utile per rompere l’accerchiamento e l’isolamento perseguito dallo Stato con l’operazione repressiva.

I giornalisti: sbatti il mostro in prima pagina

Bisogna ricordare sempre il ruolo di giornalisti e mass media. Pennivendoli al soldo della classe dominante pronti a mistificare la realtà, a falsificarla e distorcerla. Non solo alla ricerca di nuovi scoop con cui assopire il cervello delle persone e distrarle dai problemi reali, ma soprattutto attivi nel costruire il nemico interno (o esterno che sia) verso il quale indirizzare la paura e la rabbia delle masse. Nel caso dei processi essi hanno il compito di condurre il processo mediatico, oramai divenuto un piano rilevante per lo sviluppo del processo giudiziario stesso. E quando si tratta di processi politici ce la mettono tutta per demonizzare e diffamare i compagni o i proletari che lottano, per creare de-solidarizzazione, terra bruciata e isolamento attorno agli imputati e ai loro compagni. In due parole devono creare a tutti i costi un mostro da sbattere in prima pagina! Dei giornalisti bisogna diffidare sempre, tenerli lontani e rendere dichiarazioni o interviste solo se concordate collettivamente, mai a titolo personale. Al contrario, sviluppare la propaganda in un processo è essenziale usando strumenti e canali propri, del movimento di classe. Alcuni processi hanno mostrato che è stata utile la promozione di un gruppo di lavoro per la controinformazione all’esterno dell’aula e dentro alle lotte. Un processo per la classe dominante è il culmine della criminalizzazione di una lotta. Per i compagni si tratta di trasformarlo invece in una vetrina di propaganda dove mostrare la criminalità dell’ordine di chi ci processa e la giustezza e legittimità delle lotte.

L’unica giustizia è quella proletaria

In generale, possiamo concludere che l’apparato repressivo è una macchina al servizio dello Stato, non è deviato, non ha al suo interno mele marce o funzionari cattivi e altri buoni, ma semplicemente svolge il suo lavoro funzionale ai padroni e gli sbirri ne sono i servi in divisa. Non bisogna illudersi di potersi contrapporre sul loro stesso piano, di poter affermare la giustizia proletaria nelle aule di tribunale. Sempre con la consapevolezza di fondo che“cane non mangia cane”, vi possono essere circostanze particolari nelle quali si può decidere di servirsi della macchina della giustizia borghese, ad esempio quando si subisce un evidente abuso da parte sbirresca. Ma solo costruendo dei rapporti di forza con la lotta e la solidarietà di classe potremo effettivamente contrastare la repressione, rovesciandola, infine, in nostro rafforzamento. Quello che abbiamo di fronte non è un potere invincibile. L’uso stesso della repressione nei confronti di chi lotta non è una dimostrazione di forza, al contrario è indice di crisi e di debolezza. La borghesia, quando diventa incapace di gestire con altri mezzi chi si organizza nella lotta contrapponendosi ai suoi interessi, reagisce con la forza della sua giustizia. Attraverso lo Stato, la cui essenza è la controrivoluzione, rimodella e inasprisce il suo apparato repressivo, proprio perché ha paura di perdere la propria egemonia di classe. Ma il sistema economico capitalistico ha avuto un inizio e avrà una fine. La sua crisi irreversibile ce lo mostra, ma non finirà da solo. Dipende anche da noi, dalla lotta di classe e da quella rivoluzionaria che verrà messa in campo, per la quale l’unica giustizia è quella proletaria. Solo la lotta paga!

Gli organi della repressione

I gruppi armati della classe dominante

Nel nostro paese abbiamo ben quattro gruppi armati nazionali che svolgono funzioni di forze dell’ordine per conto della classe dominante: la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia penitenziaria. Tutti e quattro svolgono sia funzioni di polizia di sicurezza (ps) che di polizia giudiziaria (pg). Per quanto riguarda la prima, consiste nella prevenzione dei reati e del mantenimento dell’ordine pubblico. Esempio: gli sbirri che sorvegliano un edificio istituzionale stanno svolgendo funzione di polizia di sicurezza. Per quanto riguarda la seconda, consiste nella repressione dei reati, ovvero prendere notizia dei fatti penalmente illeciti, impedire che ne vengano commessi ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Sono le forze dell’ordine in funzione giudiziaria che procedono all’arresto in flagranza o al fermo di una persona ritenuta gravemente indiziata e perquisiscono persone o luoghi. Le attività delle forze dell’ordine in funzione di polizia giudiziaria sono svolte sotto la direzione del pubblico ministero (pm) che conduce le indagini per il fatto di reato e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Esempio: gli sbirri che fotografano le scritte che qualcuno ha tracciato su un edificio istituzionale stanno svolgendo funzione di polizia giudiziaria.

Le forze speciali di repressione politica

La Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali (Digos) è una parte speciale della polizia di Stato, principalmente con funzioni di repressione politica. Svolge attività informativa e di cosiddetto antiterrorismo, tramite apposite sezioni. Le sezioni informative svolgono la loro attività negli ambiti delle pubbliche manifestazioni di piazza e sportive e seguono ogni fenomeno sociale che possa creare pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico (monitoraggio organizzazioni sindacali, politiche, religiose, sportive con particolare riferimento alle tifoserie organizzate, movimenti antagonisti ed ogni altra organizzazione o movimento presente e radicata sul territorio). Le sezioni antiterrorismo si occupano delle attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dei reati di cosiddetto terrorismo ed eversione. Le sezioni della Digos sono costituite presso ogni questura, però dipendono direttamente dal ministero degli interni e precisamente dalla direzione centrale della polizia di prevenzione. All’interno dell’arma dei carabinieri troviamo il raggruppamento operativo speciale (ros) che costituisce una sorta di equivalente di quello che è la Digos a livello di polizia di Stato, dedita cioè alla repressione politica (“terrorismo”) oltre che dei reati di criminalità organizzata. Possiamo riscontrare una differenza nel fatto che i primi hanno una struttura più centralizzata – per questo di solito operano su inchieste nazionali – mentre la seconda opera capillarmente sul territorio.

La magistratura penale

La magistratura penale è preposta a perseguitare e punire chi viola le leggi dello Stato borghese. Si divide infatti in organi inquirenti (procuratori e pm) e organi giudicanti (i giudici che compongono i tribunali e le corti). Il pm dirige le indagini avvalendosi della pg. Il giudice delle indagini preliminari (gip) sovraintende alle indagini. Il giudice dell’udienza preliminare (gup) decide sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm durante l’udienza preliminare, prodromica all’apertura del processo vero e proprio.

La direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è un organo della procura generale presso la corte di cassazione che ha il compito di coordinare le indagini condotte dalle procure sul territorio nazionale in materia di reati di mafia e “terrorismo”. Inizialmente introdotta solo in ambito di contrasto alla criminalità organizzata, con il decreto Alfano del 2015, nel pieno dell’allarme attentati dei gruppi jihadisti in Europa, è stata estesa anche al “terrorismo”. L’emergenza mafia, prodotto delle contraddizioni interborghesi nel nostro paese, e l’emergenza “terrorismo islamico”, derivata dalle politiche di guerra imperialista degli Stati europei, sono da tempo il terreno privilegiato con il quale far passare ogni deriva repressiva, da utilizzare ovviamente anche contro il movimento rivoluzionario.

Le indagini preliminari e le intercettazioni

Le indagini preliminari

Le indagini preliminari (ip) rappresentano la prima fase giudiziaria del processo penale: seguono all’acquisizione di una notizia di reato da parte del pm e consistono nel “lavoro” compiuto da magistratura e pg volto ad accertare la commissione del reato e la responsabilità dell’indagato. Sono cioè finalizzate all’esercizio dell’azione penale, determinando, di volta in volta, la formulazione di richiesta per il rinvio a giudizio o quella di archiviazione e quindi, in altri termini, se gli elementi raccolti sono sufficienti a sostenere l’accusa in un giudizio.L’ag non ha alcun obbligo di comunicare l’avvio delle ip all’indagato, tanto che possono essere addirittura compiute per intero a sua totale insaputa. La comunicazione è d’obbligo invece nel caso in cui l’ag compia un “atto garantito” (a cui può partecipare il difensore) come la perquisizione, l’ispezione e il sequestro. All’arrivo della notifica di chiusura delle ip, consegnata in generale a mani dell’indagato se risulta essere la prima comunicazione ufficiale relativa al procedimento, è importante attivarsi fin da subito per nominare l’avvocato di fiducia, evitando così quello d’ufficio previsto. Per quello che riguarda l’elezione di domicilio, è consigliabile indicare l’indirizzo di casa e non quello dello studio dell’avvocato di fiducia. Attenzione: rifiutarsi di eleggerlo e/o mostrarsi scontrosi non serve a nulla, in quanto l’iter comunque procederà. È altrettanto importante sapere che, dall’arrivo della notifica, ci sono 20 giorni di tempo per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad eventuali indagini del difensore, presentarsi per rilasciare dichiarazioni, chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio. Nel caso in cui l’indagato richieda di essere sottoposto ad interrogatorio, il pm o la pg all’uopo delegata ha l’obbligo di procedervi e l’eventuale omissione costituirà nullità del procedimento. Sempre a conclusione delle indagini, si potrà visionare la documentazione degli atti compiuti dal pm e dalla pg per condurle. Durante invece lo svolgimento delle indagini, tale documentazione è visionabile solo nel caso di determinate azioni in difesa dell’indagato, come l’opposizione a sequestro e il riesame di misura cautelare. Gli elementi raccolti durante le ip non costituiscono prove in quanto esse si formano durante il dibattimento. Eccezione a tale regola è costituita dall’incidente probatorio che consiste nella formazione della prova al di fuori del dibattimento in alcuni casi tassativi elencati nell’art. 392 cpp. Per lo stesso motivo la documentazione relativa alle indagini non entra nel fascicolo del giudice del dibattimento. Esistono però delle eccezioni (non poche) a questa regola che valgono in tutti quei casi di indagine cosiddetti “irripetibili”, come per esempio le intercettazioni telefoniche e ambientali (previamente autorizzate dal gip). Le immagini tratte da video riprese in luoghi pubblici effettuate al di fuori delle ip non possono essere considerate prove in sè, ma devono essere qualificate come documenti e diventare prove documentali da utilizzare come tali nel processo. È possibile richiedere personalmente o tramite un legale il certificato di cui all’art. 335 cpp nel quale sono elencati i procedimenti nei quali il richiedente riveste la qualità di indagato (alcuni procedimenti non sono suscettibili di comunicazione ad esempio quelli per reati associativi). È altresì possibile richiedere il certificato dei carichi pendenti nel quale sono elencati i procedimenti nei quali il richiedente riveste la qualità di imputato (ovvero procedimento nei quali il pm ha già esercitato l’azione penale). Il pm ha 6 mesi dall’iscrizione del reato nel registro per compiere gli atti di indagine che ritenesse opportuni. In caso di rinvio a giudizio, l’indagato e il suo legale riceveranno una notifica della chiusura delle ip, mentre nel caso in cui il pm riscontri un valido motivo può chiedere al gip la proroga dei termini delle ip di ulteriori 6 mesi fino ad un massimo di 18. Per alcuni reati generalmente difficili da accertare (per esempio i reati associativi) il termine ordinario è di un anno, prorogabile fino a 2 anni. Al termine di tale periodo il pm dovrà decidere se chiedere l’archiviazione o formulare richiesta di rinvio a giudizio (o citazione diretta a giudizio). A fronte della richiesta di archiviazione, il gip potrà decidere di accogliere la stessa oppure di ordinare al pm il compimento di nuove indagini oppure ancora ordinare al pm di formulare l’imputazione entro 10 giorni. Ciò può avvenire ad iniziativa del gip stesso oppure a fronte di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dell’eventuale persona offesa.

Le intercettazioni

Con intercettazione si intende quel mezzo di ricerca della prova che avviene con “l’apprensione effettuata mediante strumenti tecnici di percezione e tendente a captare il contenuto di una conversazione in corso tra due o più persone quando l’apprensione è operata all’insaputa dei conversanti”. L’intercettazione (telefonica, telematica, ambientale o della corrispondenza) viene richiesta dal pm ma è il gip a darne l’autorizzazione nei casi in cui sussistano gravi indizi di reità o se è necessaria alla prosecuzione delle indagini. Esiste tuttavia la possibilità, in teoria in caso di urgenza, che sia il pm a disporla attraverso un decreto motivato. Le intercettazioni relative ad un procedimento non possono essere utilizzate per altri, salvo che per reati gravi come gran parte di quelli associativi (270, 270 bis cp). Se le intercettazioni sono eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, i risultati non possono essere usati come prove. Esiste un limite temporale per questo mezzo usato ed abusato dalla repressione: 15 giorni prorogabili via via per altri 15 sempre che non si tratti di intercettazione preventiva, utilizzabile “solo” come spunto investigativo. Quest’ultima viene disposta dal ministro degli interni (piuttosto che dalla polizia politica o dai servizi segreti) ed è funzionale alla “prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale”. Essendo appunto “preventiva”, non è necessario che sia stato aperto un fascicolo a carico dell’intercettato.

Anche se l’Italia è il primo paese europeo per il numero di utenze telefoniche sotto controllo, questo non significa che siamo tutti perennemente intercettati, ma vi è una forte probabilità per tutti i compagni e le compagne politicamente attivi. C’è sicuramente un grosso utilizzo di questo strumento sia per la sua capacità investigativa, sia per gli interessi economici della lobby imprenditoriale che ci sta sotto. Le indicazioni generali rimangono quelle di parlare poco o il meno possibile al telefono (anche da quelli pubblici per mezzo di schede). Abitazioni, sedi politiche, cabine telefoniche corrono il rischio di “ospitare” microfoni e telecamere accuratamente nascosti, capaci di captare informazioni con finalità “preventive” e quindi, come scritto prima, impiegate poi per fini investigativi. Risulta di fondamentale importanza il comportamento di chi ha il sospetto o la certezza di essere indagato poiché l’intercettazione è automaticamente prevista anche per le persone con le quali dialoga e talvolta basta un dialogo giudicato sospetto per indagare l’interlocutore e quindi metterlo a sua volta sotto intercettazione. Per quello che riguarda la corrispondenza, c’è la possibilità per gli ufficiali di pg di eseguire ispezioni. L’autorizzazione viene data dal magistrato se ritiene che in lettere o plichi postali possano esistere elementi utili per le indagini. Il sequestro può essere eseguito anche su beni spediti all’imputato sotto nome diverso e che comunque possono essere relazionati col reato su cui si indaga. Va detto che la normativa sulla intercettazione postale è ambigua e va a sovrapporsi con quella prevista specificatamente dal cpp sul sequestro della corrispondenza. In ogni caso, è d’obbligo evitare di scrivere in lettere o cartoline cose che potrebbero interessare agli sbirri, perché potrebbero averne lettura anche fuori dai limiti di legge, semplicemente aprendo la busta e il pacco. Nel campo delle intercettazioni ambientali, è di inizio 2016 il via libera alle microspie nei tablet tramite un’ordinanza del tribunale del riesame di Palermo, in un procedimento contro la criminalità organizzata. Questo, in attesa che la cassazione si esprima, renderebbe possibile l’intercettazione anche nella dimora privata, nonché l’accesso alle comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi l’intercettato con appresso il tablet. Ultime note importanti: pedinamenti e fotografie sono ulteriori forme di controllo che lo Stato può utilizzare con la massima discrezionalità in termini di tempi e modi. Inoltre, gli spostamenti possono venire monitorizzati attraverso l’applicazione di gps su auto e moto che permettono di localizzare in ogni momento la persona controllata: in quasi tutti gli odierni telefoni cellulari, tale dispositivo è installato per default, quindi risulta fondamentale non averlo con sé in determinate situazioni. Rinvenire una microspia o un G.P.S., subire un “atto garantito” (perquisizione, sequestro) o venire tradotti in questura, sono, prima di tutto, provocazioni e come tali vanno immediatamente denunciate ai propri compagni e, in generale, al movimento di classe, in quanto sotto attacco non è il singolo individuo, ma la lotta che porta avanti o con la quale solidarizza.

Il sequestro

Il sistema capitalista si fonda sulla sacralità della proprietà privata. Ma quando, con un determinato comportamento definito dalla legge “reato” si violano le regole del sistema o addirittura se lo si mette in discussione (reati politici) allora, in nome delle difesa di questo diritto sacro sempre di più nelle mani di pochi, lo Stato può liberamente disporre della proprietà dell’indagato e accusato. A questo serve, in sostanza, l’istituto del sequestro, nelle sue diverse forme previste dalla legge. Scopo di questo paragrafo è darne una visione generale, rimandando alla specifica trattazione delle misure cautelari per quanto riguarda le tipologie di sequestro tra queste comprese[4]. Gli articoli 253 e seguenti del cpp disciplinano il cosiddetto sequestro probatorio.L’ag può, infatti, disporre, motivandolo, il sequestro del corpo del reato e degli oggetti ad esso pertinenti che ritiene utili all’accertamento dei fatti. Corpo del reato sono ritenuti gli oggetti su cui o con cui il reato è stato commesso e tutto quello che ne risulta il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253 cpp). Al sequestro provvedono solitamente ufficiali e/o agenti di pg, i quali devono poi compilare un verbale in cui devono essere indicati i beni sequestrati. Negli articoli 254, 254 bis e 255 del cpp penale, viene disciplinato anche il sequestro della corrispondenza, dei dati informatici presso i fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni e presso le banche. Nel caso della corrispondenza (esclusa quella tra imputato e il suo difensore), negli uffici postali o telegrafici possono essere sequestrati lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi ecc., ritenuti pertinenti al reato o spediti dall’imputato o a lui destinati, anche nel caso in cui compaia un nome diverso. Quando è un ufficiale di polizia ad eseguire il sequestro, deve consegnare il materiale sequestrato all’ag, senza aprirlo, alterarne la forma o prendere conoscenza del contenuto. Carte e documenti che, invece, non fanno parte della corrispondenza sequestrabile devono essere restituite subito a chi ne ha diritto e non possono essere usati dall’autorità repressiva. L’ag può altresì disporre il sequestro di dati in possesso dei fornitori di servizi informatici, telematici, di telecomunicazioni, anche copiandoli su altri supporti, ordinando al fornitore di conservare e proteggere i dati originali, controllando la conformità tra questi e quelli copiati e assicurandosi che gli originali non vengano modificati. Possono essere sequestrati anche beni depositati in banche, siano essi documenti, valori, somme ed ogni altra cosa, se ritenuta pertinente al reato, anche se non appartengono all’imputato o non compaiono sotto il suo nome. Il sequestro probatorio è dunque finalizzato all’acquisizione di prove contro l’indagato. Ma lo scopo di una tale azione compiuta ai danni delle compagne e dei compagni può essere anche ostacolare l’attività politica, impedendo l’uso di oggetti come il computer o strumenti di diffusione e comunicazione, ma anche fare pressione ed intimidire i familiari conviventi, conoscere e mappare la rete dei rapporti interpersonali e delle relazioni politiche, nonché carpire e schedare la personalità, anche intima, del soggetto. Oltre al sequestro probatorio, il cpp prevede anche il sequestro operato direttamente per iniziativa della pg, agli articoli 354 e seguenti, nei casi in cui vi sia urgenza nell’acquisizione del “corpo del reato e della cose a questo pertinenti”. In tal caso, nelle quarantotto ore successive, il pm deve convalidare il sequestro, altrimenti le cose vanno restituite. In tutti e due i casi del sequestro probatorio e del sequestro ad iniziativa della pg, l’indagato può proporre richiesta di riesame, come per le misure cautelari reali di sequestro.

In ambito civile, il creditore può chiedere il sequestro conservativo di beni mobili e immobili di proprietà di un debitore a garanzia del proprio credito. Questa forma di sequestro può riguardarci nel caso qualcuno promuova un’azione civile di risarcimento, il che spesso avviene dopo la condanna penale, o nel caso sia la stessa condanna penale a stabilire il risarcimento del danno in forma esecutiva. Tipica eventualità è quella della condanna al risarcimento in favore degli sbirri contusi nel caso di processi per reati come resistenza a pubblico ufficiale. Il sequestro conservativo può infatti mutarsi in pignoramento dei beni nel caso di condanna esecutiva. Oltre a dover difendersi sul piano processuale, tramite i propri difensori, bisogna in tali casi provvedere a non lasciare nessuno da solo di fronte alla giustizia borghese: il meccanismo della “solidarietà”[5] fa sì che uno possa pagare per tutti e sia costretto a farlo tramite pignoramento. Sarà dunque importante stringere i ranghi dell’unità di fronte al nemico, evitando discorsi individualisti del tipo “tanto io non pago perché non ho nulla” o estremistici “non si paga niente”, organizzando iniziative di raccolte fondi e tenendo costantemente in piedi le casse di solidarietà. Infine vi è il sequestro amministrativo adottato su oggetti riguardanti un illecito amministrativo, colla e manifesti per fare un esempio semplicissimo. In questo caso il sequestro ha il doppio fine di sottrarre gli oggetti ritenuti strumenti o prodotti dell’infrazione, per impedire di compiere altre infrazioni e per utilizzarli nell’accertamento definitivo dell’illecito. Rispetto a tale provvedimento, si può proporre opposizione (esente da bollo), generalmente rivolta al prefetto, il quale ha l’onere di rigettarla entro dieci giorni, a pena di accoglimento dell’opposizione. Nel caso di rigetto, il prefetto deve, entro sei mesi dal sequestro, emettere ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa o disporre la confisca di quanto sequestrato, altrimenti il sequestro cessa di avere efficacia. In caso di confisca, l’opposizione si propone dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (giudice civile). In ogni caso, è sempre consigliabile non conservare in casa oggetti o materiali che potrebbero essere “pericolosi” (documenti, appunti, indumenti, strumenti di vario tipo e genere) e fare un uso intelligente ed attento di computer, telefoni ed altre apparecchiature informatiche, non usandoli mai come fossero archivi. Si deve inoltre fare un uso ragionato delle azioni esperibili contro il provvedimento di sequestro. Innanzitutto capire se il gioco vale la candela: se ci sequestrano qualcosa che è facilmente reperibile, probabilmente è inutile iniziare una procedura giudiziaria ad hoc. Poi capire se il gioco non possa far male alla candela: nel senso che quando noi chiediamo il dissequestro di qualcosa innanzitutto ci esponiamo ad un provvedimento negativo che potrebbe condizionare il successivo esito del procedimento. Poi dobbiamo ricordarci che quando chiediamo il dissequestro di qualcosa, vuol dire che ne rivendichiamo la proprietà. E ovviamente questo fa drizzare le orecchie a pm e giudici e può risultare controproducente a livello di procedimento, se la tal cosa sequestrata può essere effettivamente relativa ad un fatto di reato. Meglio dunque, in maniera tempestiva, consultarsi con un legale effettivamente di fiducia e con compagni ai quali possiamo dire le cose come stanno (ovviamente parlando di persona).

La convocazione in questura

La convocazione, o invito a presentarsi, viene effettuato dalla polizia a mezzo telefonico o, in molti casi, presentandosi direttamente nel luogo in cui la persona risiede, o via postale. Non necessariamente l’invito è rivolto al presunto colpevole di un reato, ma spesso riguarda anche quella che la polizia ritiene essere una persona informata sui fatti. Se l’invito viene fatto perché la persona renda interrogatorio, allora esso deve contenere anche una sommaria enunciazione dei fatti emersi dalle indagini fino a quel momento (e può contenere anche elementi e fonti di prova, insieme all’avviso della possibilità di richiesta di giudizio immediato). In ogni caso, il primo passo è quello di prendere contatto con un avvocato di fiducia, avvisarlo della richiesta degli sbirri, ed eventualmente presentarsi con lui. Contemporaneamente, è importante avvertire tempestivamente i propri compagni di lotta. Un compagno a cui giunge tale convocazione si può trovare praticamente in una terra di nessuno e spesso questi sono i momenti in cui la polizia ricorre a provocazioni. Già il farsi accompagnare da un avvocato di fiducia può costituire un’ottima bussola, anche se, ricordiamocelo, per taluni atti la sua presenza non è possibile (come l’interrogatorio di persona informata sui fatti). Più che altro vale sempre la consapevolezza (come in ogni caso in cui ci troviamo ad avere a che fare con gli sbirri) che non ci si deve far fiaccare da una situazione stressante o di cui non si conosce la natura, come può essere quella di una (spesso presentata come “informale”) convocazione in questura.

Il fermo

Il fermo consiste nel portare una persona, anche non colta in flagranza, in questura (o commissariato o caserma) per effettuare accertamenti su delitti che il pm (o la polizia) presume quella persona abbia compiuto. È il pm a disporre tale limitazione della libertà personale ove affermi vi sia pericolo di fuga. La polizia di sua iniziativa può deciderla quando, in teoria, vi sarebbero condizioni talmente urgenti da non permettere di aspettare le decisioni del pm. Su tali presupposti, il fermo riguarda le persone gravemente indiziate di delitti punibili con l’ergastolo o con la reclusione, non inferiore a due anni e superiore a sei, oppure delitti commessi “con la finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” nonché concernenti le armi da guerra o gli esplosivi. Quando la polizia ha eseguito il fermo, informa il pm e avverte il fermato della possibilità di nominare un avvocato di fiducia (da informare immediatamente!). Entro le 24 ore dal fermo, la polizia mette il fermato a disposizione del pm, accompagnandolo in carcere o agli arresti domiciliari. Entro 48 ore il gip deve provvedere all’udienza di convalida dove il difensore del fermato ed eventualmente quest’ultimo vengono ascoltati. È sempre necessario confrontarsi con il difensore, pur nei limiti consentiti dalla situazione, concordando una linea difensiva atta a respingere gli addebiti. È opportuno, infatti, sapere che, come nel caso dell’arresto, anche durante il fermo si ha diritto ad un immediato colloquio con il difensore di fiducia, persino nelle camere di sicurezza delle questure: è bene quindi sempre avere il numero di un avvocato di fiducia da poter fare intervenire. Durante l’udienza di convalida, il pm indica le motivazioni del fermo e fa la sua richiesta circa le limitazioni della libertà. Il gip provvede alla convalida con ordinanza del fermo o dispone l’immediata liberazione. Nel primo caso, il gip può successivamente ordinare la scarcerazione o che venga applicata una misura cautelare coercitiva. Essere in stato di fermo (e l’autorità repressiva lo sa più che bene!) significa essere sottoposti ad uno stress psicologico non indifferente, in una situazione pesante e stancante. È su questa stanchezza e logoramento che gli sbirri puntano, nell’illusione che un compagno stanco sia più propenso a cedere e a confessare, a fornire indizi, a dire quella mezza parola in più che ai loro occhi e orecchie può costituire una prova. Nel caso si venga fermati si può, se lo si ritiene necessario, avvisare i familiari, ma è primariamente importante nominare un avvocato di fiducia ed evitare quello d’ufficio di turno. È consigliabile evitare di rispondere a qualsiasi domanda posta dagli sbirri e non cedere a loro eventuali provocazioni. Nel caso in cui, durante il fermo, si venga posti a contatto con altri fermati nello stesso procedimento o con altre persone, non bisogna parlare di fatti “interessanti” per eventuali indagini, perché nelle questure e altri luoghi simili gli sbirri potrebbero essere sempre in ascolto.

Le misure cautelari

Le misure cautelari sono provvedimenti adottati dall’agcontro indagati o imputati in procedimenti penali nel caso in cui vi sia una “prognosi di colpevolezza allo stato degli atti” e ricorrano, così dice la legge e la giurisprudenza, gravi indizi a carico del sottoposto alla misura. I presupposti per l’applicazione dei provvedimenti, previsti dall’art. 274 del cpp, sono tre:

Le misure cautelari si dividono in personali (che intervengono sulla persona) o reali (che intervengono sulle cose). Le misure personali a sua volta si dividono in restrittive, cioè limitative della libertà personale generale, e in interdittive, cioè che interdicono una determinata funzione a danno dell’indagato o imputato. E ancora, le misure restrittive si dividono in custodiali, che prevedono una detenzione del soggetto, e in obbligatorie, che prevedono invece un obbligo a suo carico. Misure restrittive custodiali sono la custodia cautelare in carcere o nel domicilio. Misure restrittive obbligatorie sono il divieto di espatrio, l’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia giudiziaria (la “firma”), il divieto o l’obbligo di soggiorno, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Misure interdittive sono la sospensione dalla potestà genitoriale, la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, il divieto dall’esercizio di attività d’impresa, di uffici direttivi o di svolgere determinate professioni. L’articolo 312 cpp prevede inoltre che possano essere applicate, come misure cautelari, le misure di sicurezza previste dal cp[6]. Ovviamente, le misure cautelari che colpiscono in maniera più frequente i compagni e le compagne sono quelle custodiali o quelle obbligatorie, ma non è detto che le misure interdittive non ci riguardino per nulla, visto che da sempre lo Stato utilizza tutti i mezzi nelle sue mani contro coloro che lo contrastano a livello sociale e politico. Le misure reali previste sono il sequestro preventivo e il sequestro conservativo. I loro presupposti di applicazione sono specifici, diversi cioè da quelli generali previsti dall’art. 274 cpp per le misure personali e non vanno confuse con altre forme di sequestro, come quello probatorio[7]. Il sequestro conservativo consiste nel pignoramento dei beni del soggetto a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie[8], delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato (art. 316 cpp), qualora vi sia fondata ragione di ritenere che tali garanzie manchino o possano venire meno. Ad esempio, il giudice potrà disporre il pignoramento di un quinto del salario o della macchina intestata o della casa, come misura volta ad assicurare il pagamento della multa che sarà decisa nella condanna. Si tratta in ogni caso di provvedimenti raramente adottati, mentre più frequentemente si pignora per il risarcimento dei privati danneggiati dal reato (ad esempio per sbirri che si siano “fatti male” durante una manifestazione). Il sequestro preventivo è adottato sulle cose pertinenti al reato, quando la loro libera disponibilità “possa aggravare le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 cpp). Nel caso del sequestro preventivo si tratta, infatti, di un provvedimento del giudice che, su richiesta del pm, decide a distanza dal fatto reato di sequestrare le cose con cui quest’ultimo dovrebbe essere stato commesso e potrebbe essere reiterato. Ad esempio, nell’ambito dell’inchiesta sulle occupazioni delle case a Padova che portò alle misure cautelari degli arresti domiciliari per quattro compagni/e nel febbraio 2016, è stato adottato anche il sequestro preventivo della sede dell’Associazione “Nicola Pasian” in quanto ritenuta luogo di ritrovo del Comitato di Lotta per la Casa. Per quanto riguarda il procedimento relativo all’adozione delle misure cautelari, l’iniziativa appartiene al pm che conduce le indagini, il quale formula la richiesta di loro applicazione al giudice. Solitamente, le misure cautelari vengono chieste in fase di indagine, quindi competente a disporle sarà il gip, ma esse possono venire richieste e decise anche nella fase successiva al rinvio a giudizio e in questo caso competente sarà il giudice di merito. Se il giudice, competente nello stato del procedimento, ritiene di dover applicare la misura, emette un’apposita ordinanza motivata, che dovrà essere notificata e contestualmente eseguita (ad esempio con la deportazione in carcere se si tratta della misura della custodia in carcere) dall’ufficiale giudiziario e/o dagli agenti di polizia incaricati. Entro cinque giorni se si tratta di custodia in carcere e di dieci negli altri casi, il sottoposto alle misure cautelari deve essere condotto davanti al gip per l’interrogatorio. Rispetto a quest’ultimo rimandiamo alle pagine 32 e seguenti: paragrafo “L’interrogatorio”. Come avviene negli altri casi di notificazione di atti d’avvio o d’indagine del procedimento, anche nel caso di notificazione di provvedimento di misura cautelare, il soggetto dovrà nominare un difensore di fiducia o gli verrà attribuito un difensore di ufficio. Ovviamente è sempre meglio nominare un difensore di fiducia, optando un avvocato che abbia disponibilità e capacità a seguire procedimenti che riguardano le lotte sociali o la militanza politica. In base all’art. 293 cpp, anche il difensore, a questo punto, dovrà essere tempestivamente informato dell’adozione e notifica del provvedimento. Va chiarito che il venir sottoposti a misure cautelari non indica per forza che l’esito del procedimento sarà una condanna. Quando si incorre in una misura cautelare, di qualsiasi tipo e soprattutto si tratti di quelle più pesanti come la custodia in carcere, non bisogna andare nel panico, bisogna rivolgersi ad un avvocato disponibile, combattivo e sensibile alle battaglie politiche e sociali e farsi supportare materialmente e moralmente dai singoli o dalle realtà collettive che sono solidali. Bisogna cercare di creare una condizione per cui la misura sia il più possibile sostenibile sul piano personale. Ad esempio, si può richiedere, sempre meglio tramite l’avvocato, che la misura degli arresti domiciliari (vedi art. 284 cpp) sia disposta in altro luogo di “privata dimora” diverso dall’abitazione, dove si possono provocare tensioni specie se si convive con i genitori, ed è sempre meglio richiedere di poter recarsi al lavoro (se si è disoccupati si può tentare di cercare di procurarselo proprio in quel periodo) perché di fatto il poter uscire comunque allenta il peso della reclusione nelle mura domestiche. La sottoposizione a misure cautelari non è definitiva nel corso del procedimento penale. L’art. 303 cpp prevede dei termini massimi di durata della custodia cautelare, entro i quali compiere passaggi processuali (come il rinvio a giudizio, la sentenza di primo grado, quella d’appello...) pena la perdita di efficacia delle misure, cioè il loro estinguersi per previsione di legge, con la fine della misura a carico dell’indagato o dell’imputato. Vengono, inoltre, stabiliti dei termini massimi generali di durata. Si tratta di una previsione che, nella teoria del diritto borghese, vorrebbe rendere il meno possibile prolungata la durata delle misure poiché rappresentano una limitazione delle libertà senza accertamento definitivo del reato. Di fatto, la perdita di efficacia delle misure per sforamento dei termini avviene raramente e per evitarlo il decorso processuale viene accelerato rispetto ad altri procedimenti dove non sono applicate misure. Rientrano poi, nella normativa sui termini di scadenza, tutta una serie di previsioni del cpp per le quali tali termini possono venir prorogati, sono sospesi o, nel caso di loro scadenza e conseguente estinzione della misura, quest’ultime possono venir rinnovate o si possa applicarne altre. Inoltre, il cpp prevede tre mezzi di impugnazione delle misure cautelari, che possono cioè far venire meno la misura nel corso del procedimento per pronunciamento di un’altra ag rispetto a quella che l’ha stabilita. Essi sono il riesame, l’appello e il ricorso in cassazione. Il riesame è promosso rispetto al provvedimento che stabilisce per la prima volta la misura, entro dieci giorni dalla notifica od esecuzione della misura. L’appello invece può essere promosso per ogni provvedimento relativo alle misure cautelari, quindi anche rispetto ad un pronunciamento avverso nel riesame. Anche in questo caso il termine è di dieci giorni dalla notifica od esecuzione del provvedimento. Entrambi sono presentati al tribunale presso la corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento; cioè, in sostanza, sono competenti i tribunali principali, quelli con corte d’appello, che assumono la funzione di “tribunale della libertà” quando si tratta di decidere sulle misure cautelari. Il ricorso per cassazione, cioè alla corte di cassazione con sede a Roma, può essere proposto come ultima istanza contro pronunciamenti avversi in riesame e in appello, ma solo per violazione di legge[9], oppure si può optare (ma in generale non ha granché senso) di esperirlo anche subito rispetto al provvedimento iniziale, oppure ancora rispetto a quello negativo del riesame, saltando l’appello, sempre per violazione di legge. Il termine anche in questo caso è di dieci giorni. I termini di decisione dei tribunali e della corte di cassazione sono piuttosto brevi: dieci giorni per il riesame, venti per l’appello e trenta per la cassazione. Rispetto alle impugnazioni, vanno fatte alcune considerazioni. La prima, molto concreta, è che non bisogna lasciarsi sfuggire i termini, che sono piuttosto brevi. La seconda è che, in generale, è importante utilizzarle, soprattutto il riesame (che conviene fare sicuramente in caso di reati associativi), perché oltre a far cadere la misura (il che non è poco, specie se si è in carcere o ai domiciliari) possono incidere positivamente sull’esito del processo. La terza è che non per forza un loro esito negativo incide sul processo, quindi non bisogna disperare se vanno male e non temere di utilizzarle. Oltre alle impugnazioni, l’art. 299 cpp prevede che la revoca e la sostituzione delle misure possa essere richiesta al giudice competente nella fase del procedimento, quindi anche al medesimo giudice che le ha disposte. Anche in questo caso, la decisione del giudice deve arrivare in tempi brevi, entro cinque giorni. È meglio sempre lasciare che sia l’avvocato, opportunamente seguito, a svolgere gli atti di impugnazione e la richiesta di revoca delle misure cautelari, anche laddove la legge consente all’imputato di svolgerli personalmente. Infine, dobbiamo essere coscienti che le misure cautelari sono uno strumento utilizzato dallo Stato soprattutto per terrorizzare e far piazza pulita a livello politico delle situazioni di lotta, isolando i compagni a cui sono sottoposti e intimorendo tutti gli altri. Vista la loro grande arbitrarietà, soprattutto in proporzione a quelle che sono le pene definitive, servono a piegare la volontà e l’identità dell’indagato, col ricatto continuo sulla revoca o meno delle stesse. In particolare, la loro applicazione non deve spingerci in qualunque maniera ad assumere un atteggiamento diverso rispetto alla “giustizia” borghese, nel senso di “spoliticizzare” il procedimento penale che si sta subendo (la concezione secondo cui è meglio rinunciare alla mobilitazione politica in proprio appoggio perché potrebbe influire negativamente sul corso processuale), oppure a fare scelte processuali errate e non concordate collettivamente per uscire più velocemente dalla misura cautelare (ad esempio il patteggiamento[10]), oppure addirittura assumere una linea dissociativa (io sono buono gli altri son cattivi) o collaborativa (fare i nomi e/o addossare responsabilità ai coimputati) sempre in cambio della libertà dalle misure cautelari. Il riferimento devono rimanere i compagni e il movimento di classe e non bisogna fidarsi nemmeno totalmente degli avvocati: se il difensore spinge o tenta di imporre i suddetti atteggiamenti facendo forza sulle oggettive difficoltà derivate dalle misure cautelari, allora dobbiamo revocarlo e nominare un altro che abbia un atteggiamento diverso. Il principio è sempre quello che non è l’avvocato a comandare, ma l’imputato con la sua identità politica e relazionandosi al piano collettivo. Vale comunque la considerazione di fondo per cui la repressione è inevitabile quando si lotta, anzi il suo inasprimento, in linea generale, è segno che stiamo procedendo nella direzione giusta e dunque anche rispetto alla minaccia e alla concretezza delle misure cautelari bisogna attrezzarsi in termini di resistenza e solidarietà, rivendicando la lotta e la militanza e l’unità collettiva, ritorcendole così contro lo Stato che con esse ci vorrebbe isolare e piegare.

L’interrogatorio

Atto tipico della fase delle ip, l’interrogatorio è finalizzato all’accertamento della sussistenza degli elementi idonei a fondare la decisione del pm in ordine all’esercizio dell’azione penale. Se l’indagato è libero, l’interrogatorio può essere svolto personalmente dal pm o su delega alla pg. Se l’indagato invece è arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare, l’interrogatorio può essere svolto soltanto dal pm (in questa ipotesi l’intero interrogatorio viene registrato). Nel primo caso, il pm che intenda sottoporre l’indagato ad interrogatorio deve fargli notificare un “invito a presentarsi” (contenente data, ora e luogo). Nel caso in cui l’indagato non si presenti senza giustificato motivo, il pm può disporre l’accompagnamento coattivo. L’invito dev’essere notificato all’indagato almeno tre giorni prima della data fissata per l’interrogatorio, e al difensore almeno ventiquattro ore prima (eccetto casi di assoluta urgenza). In mancanza del difensore di fiducia, il pm deve nominarne uno d’ufficio. È sempre utile avere con sé nome, indirizzo e numero di telefono di un avvocato, conoscerlo di persona o pretendere di vedere i suoi documenti per non cadere nella trappola di confidarsi con un inquirente che viene presentato come avvocato. L’indagato che si trova in custodia cautelare in carcere, se non è già stato interrogato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, deve essere interrogato dal gip entro 5 giorni dall’inizio della carcerazione. L’indagato che si trova agli arresti domiciliari deve essere interrogato dal gip entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento cautelare. Il mancato interrogatorio per i termini sopra indicati comporta per l’indagato il diritto di immediata scarcerazione o il venir meno degli arresti domiciliari. A tale scopo l’indagato deve rivolgersi rispettivamente al direttore del carcere o agli ufficiali di pg. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che, fatto salvo il dovere di dichiarare il vero circa le proprie generalità (condizioni di vita, patrimonio, eventuali precedenti penali), l’indagato ha il diritto di mentire, ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda o rispondere solo ad una parte di queste. La persona sottoposta a interrogatorio può dunque avvalersi della facoltà di non rispondere. La frase tipica per chi fa questa scelta è: “respingo ogni addebito e mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Ciò non preclude altre possibilità di essere sentiti in seguito dall’inquirente quando si avrà una miglior conoscenza delle accuse e dell’inchiesta, su richiesta dell’avvocato difensore. Se l’interrogato renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone di fronte al giudice. Al testimone è fatto obbligo di dire la verità, nel senso che è perseguibile per reati di falsa testimonianza (quando afferma il falso o nega il vero), reticenza (quando tace ciò che sa attorno ai fatti) o favoreggiamento. Pertanto, è necessario sapere se si viene interrogati in quanto indagati oppure esaminati come testimoni. È possibile inoltre essere interrogati dal pm o dalla pg in quanto “persone a conoscenza dei fatti”:anche in questo caso si ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che vengono poste. Se la persona informata sui fatti di fronte al pm dice il falso o tace quello che sa, commette il delitto di false informazioni. La presenza dell’avvocato è necessaria solamente nel caso in cui si è indagati o imputati. Nel caso della persona informata sui fatti o del testimone, se nel corso della narrazione emergono fatti di reato per i quali possono essere indagati, l’autorità ha l’obbligo di avvertirli e di informarli che hanno diritto a nominare un difensore.Una volta che la persona sottoposta a interrogatorio abbia dichiarato di voler rispondere, l’ag le contesta in forma chiara e precisa il fatto di reato attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, salvo pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. Invita poi la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente le domande. L’interrogatorio sarà interamente verbalizzato. L’investigatore che effettuerà l’interrogatorio sarà molto preparato e conoscerà in maniera dettagliata gli esiti delle ip svolte sino a quel momento. Questa conoscenza NON è necessariamente posseduta dal difensore e dall’indagato poiché può accadere che l’interrogatorio venga richiesto e fissato prima della conclusione delle ip, cioè prima che ci sia stata la possibilità per il difensore di accedere al fascicolo delle ip e fare copia degli atti.Per quanto venga spacciato come strumento di difesa, l’interrogatorio in realtà è uno strumento d’accusa e di approfondimento delle conoscenze della controparte. Perciò resta di fondamentale importanza non fornire ulteriori elementi che possono andare a nostro sfavore (ad esempio non riconoscere mai nessuno in foto/video e non fornire i nomi dei compagni per nessun motivo). In generale, si consiglia di non rispondere o quantomeno rispondere in modo molto vago con espressioni tipo “non so”, “non ricordo” ecc. anche a domande apparentemente ovvie e banali o a domande che non sembrano principali. Questo in particolare quando il nostro legale non è al momento presente o tarda ad arrivare. In questi casi si può rimanere nelle mani della pg per un lasso di tempo molto ampio. È fondamentale non farsi prendere dal panico, dimostrare un atteggiamento sereno e non cedere a minacce o a scherzetti, come ad esempio credere quando dicono che gli altri imputati hanno già parlato o che sono già in possesso di prove a vostro carico. Dubitate sempre di ciò che vi dicono o vi fanno vedere/sentire. Se durante l’interrogatorio individuate un poliziotto buono e uno più severo non fateci caso, sono tutti giochetti per disorientare l’interrogato. Se si è malauguratamente detto qualcosa di troppo è necessario informare appena possibile i compagni attraverso il proprio legale.

La perquisizione

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova. Può essere condotta, generalmente da parte della pg, sulla base di decreto motivato del pm nella fase delle indagini (o del giudice dopo il rinvio a giudizio) o autonomamente da parte della pg in caso di flagranza di reato o di evasione. La perquisizione può essere personale, cioè condotta sulla persona dell’indagato (sui vestiti e sul corpo), oppure locale, nel domicilio o in altro luogo specificatamente indicato nel decreto. Con la legge 48/2008 si è inoltre introdotta la perquisizione di sistemi informatici e telematici. Perquisito può essere sia l’indagato sia la persona o l’abitazione dove possano trovarsi cose pertinenti al reato. Ciò che viene ritenuto come rilevante ai fini della conduzione delle indagini è oggetto di sequestro probatorio[11]. Rispetto alla perquisizione sulla base di decreto motivato vanno precisate alcune cose. Innanzitutto, l’indagato ha diritto a ricevere, all’atto di inizio delle operazioni di perquisizione, copia del provvedimento che le dispone. Nel caso di perquisizione locale, il decreto deve indicare il procedimento penale e la persona verso la quale è diretto il provvedimento, poiché non possono essere perquisiti locali o sequestrate cose che sono di uso di altre persone coabitanti con la persona verso la quale è disposto il provvedimento. Agli sbirri che insistono in tal senso, vanno fatte pressioni affinché desistano, anche facendo loro presente che stanno commettendo un illecito e che il sequestro non reggerà perché trattasi di cose di persona estranea alle indagini. Altra prassi di provocazione a cui ricorrono spesso gli sbirri è quella di estendere arbitrariamente la perquisizione in luoghi non specificatamente indicati nel decreto. Ad esempio, per fare terrorismo sul posto di lavoro o rispetto ai familiari, estendono la perquisizione nello stipetto personale o a casa dei genitori o di altro parente dove il compagno è solito recarsi. Bisogna invece pretendere che i poliziotti si attendano ai luoghi precisamente indicati nel decreto, formule generiche come “luoghi di disponibilità” non possono legittimare l’estensione della perquisizione a luoghi decisi arbitrariamente. Il perquisito, inoltre, ha facoltà di farsi assistere o rappresentare, durante le operazioni di perquisizione, da persona di fiducia, di solito l’avvocato, purché prontamente reperibile. Gli sbirri, solitamente, spingono per procedere subito, ma se l’avvocato o altra persona di fiducia (come un compagno o una compagna che sappiano fronteggiare bene simili eventi) è reperibile e dichiara la sua disponibilità ad assistere, essi sono obbligati ad attendere. Rispetto alle perquisizioni personali si può pretendere che siano svolte da persone dello stesso sesso. Il concetto di perquisizioni in flagranza di reato viene talvolta utilizzato dagli sbirri per perquisire chiunque, secondo loro, sia “sospetto”. Invece, la perquisizione è illegittima se non ci troviamo di fronte ad una vera e propria commissione di reato. Gli sbirri non possono pertanto portare in questura o caserma una persona semplicemente perché non aggrada loro e farla denudare, né tantomeno metterle le mani addosso in strada o obbligarla a consegnar tutto ciò che ha nelle tasche. In tali casi, va fatto loro presente che stanno commettendo un atto di arbitrio: contattare l’avvocato o i compagni prima possibile. Spesso capita che durante le perquisizioni personali o locali, i poliziotti conducano provocazioni verbali, come minacce o insulti, o facciano domande per assumere informazioni. Oppure, se il perquisito viene portato in questura alla fine delle operazioni (spesso gli sbirri lo fanno per la consegna di atti del procedimento) venga fatto oggetto di intimidazioni, come fargli trovare sulla scrivania dell’ufficio un faldone di altre indagini. Non bisogna mai cedere e rispondere a questo provocazioni: se gli sbirri rivolgono domande è necessario far capire loro che non si è intenzionati a rispondere.

L’ identificazione e le nuove norme in materia di prelievo del dna

In Italia, a consentire l’identificazione di una persona indagata è l’articolo 349 del cpp. Nel 2005, tale articolo è stato ampliato per effetto del decreto legge antiterrorismo con un comma che prevede il prelievo coattivo, in assenza del consenso dell’interessato, di saliva o capelli da parte della pg. La nuova formulazione di questo articolo è prevista ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti vengano svolte le indagini e non già ai fini probatori. A procedere nell’identificazione è la pg e, qualora ci si rifiuti di farsi identificare o si forniscano false generalità, la polizia ha la facoltà di portare la persona nei propri uffici e trattenerla a fini dell’identificazione fino ad un massimo di 12 ore (o 24 nel caso venga avvisato il pm).

Il prelievo del dna

Il prelievo del dna può essere predisposto in fase di indagini su una persona ai fini dell’identificazione oppure durante lo svolgimento del processo penale. Oggi, il dibattitto principale si sviluppa sull’uso del materiale biologico in tribunale, ovvero quanto peso dare a tali tipologie di prove, che da un lato possono sembrare efficaci, ma che spesso offrono minori certezze di quanto venga millantato.[12]

La banca dati

I campioni di materiale biologico prelevati verranno poi inseriti in una banca dati specifica. Infatti, sull’onda dell’emergenza del “terrorismo internazionale”, il 10 giugno 2016 è entrato in vigore il regolamento attuativo della legge 30 giugno 2009, n.85, che ha istituito la banca dati nazionale del dna presso il dipartimento della pubblica sicurezza e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (dap). Lo schema di regolamento era stato approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 3 luglio 2015, in pieno clima emergenziale, parallelamente all’approvazione del decreto Alfano. Questa banca dati è stata istituita dal ministero dell’interno per raccogliere i profili genetici di tutti i condannati con un programma organizzato su due livelli: il primo impiegato ai fini investigativi a livello nazionale, il secondo per le finalità di collaborazione internazionale di polizia, soprattutto per scopi antiterrorismo. L’obbligo di prelievo del Dna riguarda tutti coloro i quali stanno scontando pene definitive, ma anche i semplici indagati ai quali è stata applicata una misura cautelare, oppure il cui arresto sia stato convalidato, anche se con successiva remissione in libertà. Sono esclusi dall’obbligo di prelievo del dna le persone coinvolte in delitti colposi, oppure nei reati tipici dei “colletti” bianchi, primi fra tutti quelli tributari o fiscali. La cancellazione dei profili genetici dalla banca dati nazionali è prevista in caso di assoluzione, e comunque trascorsi 30 anni, o 40 anni nel caso in cui il condannato sia recidivo. I costi complessivi si stimano sui 3,8 milioni di euro per la banca dati e 10,9 milioni di euro per il laboratorio. Se è vero, da un lato, che la natura ci ha fatto tutti uguali nel tipo e numero di organi, dall’altro tutti hanno diversi tratti identificativi. Infatti, le impronte digitali, piuttosto che la forma dell’iride di un occhio e lo stesso materiale genetico, sono considerati tratti distintivi e unici di ogni individuo. Gran parte della ricerca scientifica moderna si basa sullo studio di questi tratti somatici per sviluppare nuove tecnologie securitarie e di controllo. L’industria bellica dello Stato di Israele oggi rappresenta l’avanguardia mondiale in questo settore. È dai tempi del nazismo che la borghesia imperialista persegue l’incubo di una società completamente sotto controllo. Le moderne ricerche scientifiche e le attuali tecnologie sembrerebbero consegnarglielo. Ma, se è vero che i nuovi mezzi di controllo ci impongono più prevenzione, dall’altro è soprattutto vero che le contraddizioni antagonistiche della società divisa in classi tenderanno sempre a generare conflitto sociale e a porre la questione della trasformazione rivoluzionaria.

I vari riti del processo penale

Una delle caratteristiche del sistema di procedura penale nel nostro paese è la previsione di vari riti oltre a quello ordinario, i quali codificano le necessità del processo di connivenza.

I gradi di giudizio

Nell’ordinamento penale sono previsti tre gradi di giudizio. Con il rinvio a giudizio degli indagati si apre il primo grado di giudizio. Generalmente il tribunale competente per materia è quello del luogo in cui è stato commesso il reato, solo alcuni reati più lievi sono sottoposti alla giurisdizione del giudice di pace, mentre alcuni reati considerati “più gravi” (ad esempio per “terrorismo”) sono devoluti alla giurisdizione della corte d’assise. Emessa la sentenza di primo grado, sia la difesa che l’accusa hanno la facoltà di ricorrere in corte d’appello (oppure avanti il tribunale o alla corte d’assise d’appello qualora si tratti di sentenze pronunciate in primo grado rispettivamente dal giudice di pace o dalla corte d’assise), avviando così il secondo grado di giudizio. Anche la sentenza di secondo grado può essere impugnata davanti ad un altro giudice, la corte di cassazione. Quest’ultima, tuttavia, non permette più di chiedere la rivalutazione dei fatti e delle prove, bensì consente soltanto di verificare se nei precedenti due gradi di giudizio vi sia stata una corretta interpretazione ed applicazione della legge, processuale e sostanziale. La corte di cassazione è unica e ha sede a Roma. Le condanne alla pena dell’ammenda per contravvenzioni che la prevedano, anche in alternativa all’arresto[13], sono appellabili solo in cassazione.

L’esperienza di numerosi processi penali ci suggerisce che è preferibile andare a processo con rito ordinario (pur con le dovute valutazioni rispetto al contesto, poiché in processi che non si vogliono caratterizzare politicamente possono essere presi in considerazione anche altri riti più convenienti dal punto di vista tecnico), in quanto offre l’opportunità di una gestione politica della repressione, di organizzare al meglio la difesa e di potersi appellare a tutti gli altri gradi di giudizio (appello e cassazione). Per gestione politica si intende far conoscere le istanze di lotta e trasformare un processo alle lotte in un processo di lotta, consentendo sempre ai solidali di essere presenti in aula, di poter organizzare la solidarietà con una forte presenza fuori dal tribunale e di rendere note alle masse popolari le idee e le pratiche sotto processo. In tale situazione pubblica, caratterizzata da una presenza in aula di altre persone, anche i giudici stessi devono stare più attenti a come conducono il processo. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il dibattimento consente di approfondire meglio diversi aspetti della difesa e spesso questo comporta che alcuni capi di imputazione possano cadere facilmente. Non è da sottovalutare inoltre il fatto che il rito ordinario, più lento e complesso degli altri, consente talvolta di beneficiare della prescrizione. Concludendo, nel processo politico conviene sicuramente andare per rito ordinario, in quanto è l’unico che consente un dibattimento pubblico nel quale portare all’esterno le rivendicazioni di lotta degli imputati ed eventuali prese di posizione in sede di udienza.

Reati, pene e dintorni

Nell’ordinamento italiano, i reati sono distinti tra delitti, considerati più gravi e dunque puniti più duramente, e contravvenzioni, considerate meno gravi e punite meno duramente. Le pene si distinguono tra pecuniarie e detentive. Per quanto riguarda le pene pecuniarie, nel caso di delitti è prevista la multa e nel caso di contravvenzione l’ammenda, che corrispondono entrambe all’obbligo di versare una certa somma di denaro. Da questo punto di vista, le pene pecuniarie sono sostanzialmente uguali a quelle della sanzione amministrativa e, infatti, comunemente, multa è definita anche la sanzione fatta dal vigile urbano. Ma la multa vera e propria è una pena stabilita da sentenza o da un provvedimento di natura penale, con tutto ciò che ne consegue (viene scritta nella fedina, è un precedente che può contare in termini di recidiva e di condizionale...). Le pene detentive consistono in una privazione della libertà personale. Nel caso di delitti, sono previste le pene dell’ergastolo, pena detentiva perpetua, e della reclusione, pena detentiva temporanea. Nel caso di contravvenzioni, la pena detentiva prevista è l’arresto. Ciò che distingue rispettivamente la reclusione dall’arresto e l’ammenda dalla multa non è altro che il dato quantitativo del tempo da scontare nel primo caso e dei soldi da pagare nel secondo: generalmente le pene per delitti sono più elevate di quelle per le contravvenzioni. Dal punto di vista complessivo, la distinzione tra delitti e contravvenzioni, cioè il rientrare di una condotta di reato nell’una e nell’altra categoria, comporta una differenza nell’applicazione di talune normative, che rendono la punizione e il trattamento sanzionatorio inferto per i delitti complessivamente più pesante rispetto a quella per contravvenzioni, non solo rispetto all’entità della pena, ma per tutta una serie di previsioni, anche a livello di procedura penale. Ad esempio, l’istituto dell’oblazione, ovvero del pagamento di una somma che estingue il reato e dunque il procedimento penale, è prevista solo per le contravvenzioni. L’ordinamento penitenziario italiano contempla la possibilità di sostituzione, da parte del giudice che emette la condanna, delle pene detentive che non superino due anni con la semidetenzione (cioè la detenzione parziale del condannato per almeno dieci ore al giorno), di quelle che non superino un anno con la libertà controllata (che sottopone il condannato ad una serie di obblighi e divieti) e di quelle che non superino i sei mesi con la pena pecuniaria (ammenda se si tratta di contravvenzione, multa se si tratta di delitto). Negli ultimi anni, la situazione di aggravamento della crisi del capitalismo ha portato sempre più proletari a cercare fonti di reddito in attività illegali, come spaccio, rapine e furti. L’illegalità di massa ha comportato un sovraffollamento carcerario che potenzialmente rendeva ingestibile il sistema delle galere da parte dello Stato italiano. Quest’ultimo incorse in condanne e censure da parte della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia dell’unione europea e soprattutto all’interno delle carceri doveva far fronte alle mobilitazioni dei detenuti che potevano essere preludio ad una loro ingovernabilità[14]. Si è arrivati così ai provvedimenti definiti, con evidente ipocrisia, “svuotacarceri”, i quali, fra le altre misure, hanno elevato fino a 18 mesi la soglia di pena detentiva (residua o originaria) che può essere scontata ai domiciliari e fino a tre anni (o quattro nel caso di pena residua) la soglia per evitare il carcere ed essere posti al regime di affidamento in prova[15], su decisione del tribunale di sorveglianza. Meritano degli accenni, quando si parla di pene e condanne, gli istituti della recidiva e della condizionale. La recidiva prevede che il giudice possa stabilire degli aggravi di pena, nel caso massimo fino a due terzi, qualora ad una condanna per un reato ne seguano una seconda o più. La condizionale prevede, come norma generale, che il giudice possa sospendere l’esecuzione della pena nel caso di una o due condanne che non superino i due anni (considerando che 250 euro di pena pecuniaria valgono un giorno di galera). Alla seconda condanna o alla terza (nel caso prima e seconda siano state sospese) la condizionale non è più applicabile. La sospensione della pena dura per cinque anni, al termine del quale il reato, e dunque la pena, è estinto. Se però, in questo arco di tempo, il condannato commette un reato della “stessa indole”, la condizionale deve essererevocata ed egli dovrà scontare entrambe le pene. Per “stessa indole”, si intendono reati che hanno “caratteri fondamentali comuni” (articolo 101 cp). Quindi, un giudice potrà revocare la condizionale anche di fronte a fatti molto diversi, come ad esempio una resistenza a pubblico ufficiale e un danneggiamento, se, ad esempio, ne individuerà come“caratteri fondamentali comuni” le circostanze che siano stati commessi durante manifestazioni politiche. Gli istituti della recidiva e della condizionale, che con la loro applicazione mutano l’incidere della condanna e della pena, possono contribuire a farci ragionare, nei casi concreti e in termini collettivi, confrontandoci cioè tra compagni e compagne, sulla direttrice tattica di valutare ciò che si fa alla luce delle conseguenze possibili. Ciò va fatto senza cedere all’opportunismo e sapendo decidere come è giusto calibrare la propria azione, quando si decide di agire in un senso che l’ordinamento definisce come “penalmente rilevante”. Il principio è quello che bisogna non recedere dal lottare, salvaguardando però sempre le proprie forze e puntando a farle avanzare.

I reati di piazza

I reati che possono essere contestati ai compagni in occasione di manifestazioni di piazza sono molto numerosi, dalla manifestazione non autorizzata a devastazione e saccheggio (vedi elenco a fine paragrafo), e con una grande variabilità di pene previste. Si tratta perlopiù di reati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano con il regio decreto del 1930, passato alla storia come “codice Rocco”, e con il testo unico di pubblico sicurezza del 1931, entrambi, dunque, di origine fascista, in parte rivisti con leggi successive, soprattutto negli anni settanta, per aggiornarvi la finalità repressiva. Il reato di manifestazione non autorizzata viene quasi sempre contestato in caso di mancato preavviso, di deviazione dal percorso comunicato o d’inosservanza di un obbligo posto dal questore a seguito del preavviso: come l’imposizione di un presidio statico invece di un corteo o il divieto di certe parti di un percorso; in questo caso, viene notificato l’obbligo o il divieto a chi ha presentato la comunicazione. Come nel caso di manifestazione non autorizzata, reati riferiti a specifiche azioni sono sempre più spesso contestati anche con l’uso massiccio di video riprese e foto: deturpamento e imbrattamento di cose altrui (scritte sui muri), accensioni ed esplosioni pericolose (petardi e fumogeni), danneggiamento, invasione di terreni o edifici. Anche se singolarmente non sono fra i reati che prevedono pene alte, ormai è tendenza diffusa da parte di questura e ag fare il cumulo delle imputazioni per cercare un effetto deterrente con il moltiplicarsi delle notifiche e dei rinvii a giudizio. In caso di scontri o anche solo di tensioni con la polizia, con un minimo fronteggiamento, spintoni e cose di questo genere, sono regolarmente contestati i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale o resistenza a pubblico ufficiale e/o per lesioni aggravate poiché inferte a pubblico ufficiale (art. 61 n. 9 cp). Se contestati in forma aggravata (basta essere più di dieci) i reati di violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale possono provocare guai seri, aumentando le pene da 6 mesi a 5 anni a da 3 anni a 15 anni. Spesso, la resistenza a pubblico ufficiale (a volte anche le lesioni, come nel caso degli scontri alla prefettura di Livorno del 2 dicembre 2012)[16] viene contestata anche in assenza di prove di comportamenti individuali specifici, solo per il fatto di essere presenti nel luogo degli scontri o delle cariche, riconosciuti anche a posteriori tramite foto e riprese video. L’interruzione di pubblico servizio è il tipico reato contestato in caso di blocco stradale o ferroviario e può comportare richieste di danni anche ingenti, sia in sede penale che civile, da parte delle aziende che erogano il servizio (tipicamente aziende di trasporto pubblico locale o ferrovie). Il reato di travisamento (volto coperto con caschi, sciarpe, fazzoletti, passamontagna) è anche uno di quelli facilmente contestati a carico di manifestanti: attualmente, la pena massima arriva a 2 anni, ma una proposta di legge del 2015 la vuole portare a 6, connessa alla multa fino a 30 mila euro. Un approfondimento a parte merita il reato di devastazione e saccheggio. Sopravvissuto alla fine del fascismo, come molte altre fattispecie, è stato praticamente inutilizzato nel dopoguerra fino al 1998, in occasione del corteo nazionale dei centri sociali contro la repressione, indetto a seguito della morte in carcere di Edoardo Massari, Baleno. Da allora, l’uso di tale fattispecie è stato sempre più frequente. Dapprima contro il mondo ultras e le dinamiche di stadio, poi individuato come strumento forte di contrasto alla conflittualità di piazza (lo troviamo applicato in tutti i maggiori episodi di scontri di massa: Genova luglio 2001, Milano 11 marzo 2006, Roma 15 ottobre 2011, Cremona 24 gennaio 2015, Milano 1° Maggio 2015). In sostanza, questa figura di reato permette di attribuire ad ogni imputato, individuato per fatti singoli o addirittura per concorso morale, tutto il portato di eventi complessi come sono le sollevazioni di massa e dunque di alzare esponenzialmente la gravità punitiva rispetto alle condotte effettive personali. Colpisce, infatti, l’entità delle pene previste, da 8 a 15 anni salvo aggravanti, pene superiori a quelle per l’associazione mafiosa, per il sequestro di persona semplice, per la violenza sessuale.Tutto ciò ne fa uno strumento potente e flessibile nelle mani delle autorità di polizia e giudiziaria, dal sicuro peso repressivo e di deterrenza, utilizzato con ampia discrezionalità anche in casi in cui poi non regge l’evidenza processuale (tanto la carcerazione preventiva, spesso in regime di isolamento, te la sei beccata). Da notare che nel caso dell’inchiesta sui fatti del 1° Maggio 2015 a Milano, erano imputati di devastazione e saccheggio anche 5 compagni greci. La Grecia ha rifiutato l’estradizione ritenendo sproporzionate le pene previste, nonché richiamando il principio di responsabilità individuale e non riconoscendo la logica di un reato che spersonalizza le singole condotte nei contesti di scontri di piazza. L’estradizione negata, fra l’altro, ha evitato che si stabilisse un pericoloso precedente: era la prima volta che veniva usato il mandato di cattura europeo per reati “politici”. Quando si finisce sotto procedimento penale per questi o altri reati, la prima cosa da fare è informare i compagni e le compagne e discutere in termini politici dell’azione repressiva che si sta subendo. Tale lettura politica deve essere funzionale a portare avanti un percorso di sostegno collettivo a chi è stato denunciato e a rilanciare la lotta, senza farsi intimidire dall’attacco ricevuto. Le azioni che la magistratura borghese ha voluto inquadrare come reati, portandoci a processo, dovranno essere difese politicamente come parte di un percorso di lotta che appartiene a tutti e da tutti va difeso attraverso la solidarietà. Per quanto riguarda la difesa legale, è importante fornire all’avvocato tutti gli elementi di fatto e i contributi (ad esempio testimonianze) che possano smontare la versione incriminante fornita dalla procura, smontando le figure di reato. Ricordiamoci che la cosiddetta verità processuale non sarà mai la verità delle lotte: attraverso la prima puntiamo a evitare e limitare i danni che una condanna comporta, attraverso la seconda avanziamo politicamente.

Scheda sintetica

Art. 18 regio decreto 773/1931: manifestazione non autorizzata Obbligo di dare comunicazione di manifestazioni al questore 3 giorni prima del loro svolgimento. In assenza di comunicazione, questa fattispecie penale prevede l’arresto fino a 6 mesi e ammenda da 103 fino a 413 euro. In caso di inosservanza di esplicito divieto, arresto fino a 1 anno e ammenda da 206 a 413 euro.

Art. 336 cp: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale “Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Art. 337 cp: resistenza a pubblico ufficiale “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni”.
Sono i reati più frequentemente contestati in caso di tensioni con le forze dell’ordine. In particolare, si è accusati di resistenza in caso di scontri, cariche, anche solo spintonamenti. Attenzione: in caso ricorrano aggravanti di cui al secondo comma dell’art. 339 cp è prevista la reclusione da 3 a 15 anni. Tali circostanza aggravanti sono: agire in numero superiore a cinque con armi (potrebbero essere considerate tali anche delle mazze), agire in numero superiore a 10 anche senza armi e lancio o uso di corpi contundenti, anche artifici pirotecnici.

Art. 340 cp: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Reclusione fino a 1 anno (da 1 a 5 anni per “capi” o “promotori”). Può avere gravi conseguenze economiche qualora, per esempio, un’azienda di trasporto pubblico si costituisca parte civile o dia inizio ad un procedimento in sede civile.

Art. 419 cp: devastazione e saccheggio “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”.
Oltre alla gravità delle pene previste, da notare la vaghezza della definizione del reato, che implica un’estrema discrezionalità da parte dell’ag nel contestarlo. Viene spesso contestato il “concorso morale”, cioè basta essere presenti, anche se non attivamente coinvolti, nei fatti specifici. È un modo per colpire con la massima forza i movimenti e aumentare la deterrenza del procedimento.

Art. 633 cp: invasione di terreni o edifici In caso di occupazioni o azioni dimostrative, procedibile d’ufficio in caso di beni pubblici, oppure nel caso di partecipazione di più di 10 persone. Reclusione fino a 2 anni e ammenda fino a 1000 euro.

Art. 635 cp: danneggiamento “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni”.

Art. 639 cp: deturpamento e imbrattamento di cose altrui Tipicamente contestato per scritte sui muri. Pena da 1 a 6 mesi o ammenda fino a 1000 €. In caso di recidiva, reclusione da 3 mesi a 2 anni e ammenda fino a 10000 €.

Art. 703 cp: accensioni ed esplosioni pericolose Nel caso di lancio di petardi e fumogeni durante una manifestazioni è prevista la reclusione fino a 1 mese.

Art.5 L. 152/1975: travisamento “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (...) in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico”
Reclusione da 1 a 2 anni, ammenda fino a 2000 €.

I reati associativi

Il cp tuttora in vigore in Italia è stato redatto e introdotto nel 1930, in piena epoca fascista, e dunque non c’è da stupirsi se, al suo interno, la repressione politica si colloca in primo piano. I reati associativi politici, dal 270 bis cp fino al sexies, sono tutti figli dell’articolo 270, ovvero il delitto di “associazione sovversiva”, presente da subito nel cp, che rappresentò il capo d’accusa principale per colpire le organizzazioni e le pratiche di lotta comuniste, socialiste e anarchiche durante il ventennio mussoliniano. Sono reati contro la personalità dello Stato e quindi per eccellenza reati politici e strumento essenziale della controrivoluzione preventiva. “Ti puniamo non per quello che hai fatto, ma per quello che sei”: questa è la filosofia che li informa, un’applicazione della teoria della colpa d’autore che trovò la sua massima espressione nella Germania nazista. Nel senso che ad essere punita è principalmente l’identità rivoluzionaria e il suo collocarsi in un contesto collettivo organizzato, potenzialmente capace di mettere in discussione il potere delle classi dominanti, aldilà delle singole condotte di reato commesse. La natura della loro finalità repressiva preventiva è evidente, in termini giuridici, dall’essere “reati di pericolo” e non di danno effettivo. In sostanza, l’idea è quella di punire i “sovversivi” semplicemente perché sono tali e si organizzano in tal senso, non perché siano effettivamente avvenuti atti di sovversione. L’iter dal 270 fino al 270 sexies è avvenuto seguendo le necessità dei padroni e del loro Stato di avere strumenti consoni alla situazione concreta per dispiegare la strategia di controrivoluzione preventiva sul piano giuridico-penale e, in generale, per affiancare, su questo piano, le strategie più generali messe in campo, come quella della guerra imperialista. L’articolo 270 bis, “associazione con finalità di terrorismo”, è stato introdotto nel 1980 dal governo Cossiga, per far fronte allo sviluppo in Italia della lotta di classe e in particolare per contrastare le organizzazioni comuniste combattenti. Esso introduce, infatti, rispetto al vecchio 270 cp, la nozione di “terrorismo” per colpire specificatamente la lotta armata condotta dalle avanguardie rivoluzionarie, aggravando così le pene, che arrivano fino a quindici anni rispetto ai dieci dell’associazione sovversiva semplice. Infatti, a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, il 270 bis fu spesso affiancato, nella sua applicazione, al 306 cp, il delitto di banda armata, sempre a carattere associativo, che ha la sua origine storica nella repressione del brigantaggio postunitario. Il 270 ter, il reato di sostegno alle associazioni sovversive o terroristiche, viene introdotto nel 2001 a seguito delle “leggi di guerra” che numerosi paesi hanno adottato sull’esempio del patrioct act made in Usa dopo gli attacchi alle torri gemelle e al pentagono dell’11 settembre.Il 270 quarter, quinquies e sexies (reclutamento, addestramento, condotte con finalità di terrorismo) vengono aggiunti nel 2005 dopo gli attentati di Madrid e Londra del 2004-2005. La nozione di terrorismo all’interno di questi reati, compresa nell’art.270 sexies cp, è assolutamente generica. Ed è proprio questo il cardine che consente di allargare a dismisura il panorama delle associazioni o gruppi che possono e potranno essere oggetto di attacchi repressivi.

Un’altra tipologia di reato associativo è il reato di associazione per delinquere, ovvero l’articolo 416 cp. Compreso all’interno dei reati contro l’ordine pubblico, di regola applicato contro la cosiddetta criminalità comune, l’articolo 416 viene applicato sempre più frequentemente per colpire realtà organizzate di movimento e pratiche di lotta che si sviluppano sul territorio, con il tentativo di privarle di contenuti politici ed equipararle ad attività criminali. Spesso, l’uso dei reati associativi, oltre che ad individuare una gerarchia di ruoli di chi farebbe parte della presunta associazione, diversificando così le singole posizioni e le singole pene, può portare anche ad individuare una sede fisica come luogo dell’organizzazione delle “attività criminose”, che può essere messa sotto sequestro preventivo ai fini dell’indagine. Questo passaggio non è necessario, ma diventa la regola quando il reato viene usato per colpire realtà politiche e rappresenta un punto di forza per il pm e la questura: è il pretesto per chiudere di fatto sedi di associazioni, circoli o spazi all’interno dei quali si svolge qualunque genere di attività politica non compatibile con le istituzioni. Essendo considerato un delitto contro l’ordine pubblico, la sola esistenza dell’associazione e l’allarme sociale che questa può provocare rappresentano una minaccia per i sporchi piani della borghesia. Termini molto generici e largamente strumentalizzabili. Cosa provoca allarme sociale in una società in cui la tendenza dominante, del governo e dello Stato, è quella di sfrattare, licenziare e fare la guerra? Tutti coloro che si organizzano e promuovono pratiche di resistenza alle decisioni della classe dominante, possono diventare associazione per delinquere considerando anche le più svariate pratiche di lotta. L’associazione per delinquere, come l’associazione sovversiva, si regge infatti su di una sommatoria di “reati specifici”, la cui realizzazione, sempre secondo il codice penale, sarebbe l’obiettivo fondante dell’associazione.In questo modo l’articolo 416 cp può essere applicato a collettivi che organizzano, promuovono o partecipano a pratiche di lotta come cortei, presidi, picchetti, attacchinaggi, scritte murali etc.: anche le più immediate e “classiche” pratiche di lotta possono quindi costituire l’ossatura di questo reato associativo. Ad esempio, nell’esperienza che si è avuta nella città di Padova, quando il comitato per il diritto alla casa è stato colpito da un’inchiesta nel febbraio 2016, il tentativo di attribuire l’associazione per delinquere alla resistenza agli sfratti rappresenta la nitida volontà di criminalizzare la pratica del picchetto e del presidio, cercando di creare quel precedente giuridico che va ad equiparare il picchetto antisfratto con la resistenza a pubblico ufficiale, come avvenuto a Torino prima e a Padova poi. Questi due esempi sono significativi della volontà di mettere al bando, attraverso l’utilizzo di questo reato associativo, anche le pratiche di lotta più immediate: il picchetto-presidio appunto, senza nemmeno prendere in considerazione il livello di conflittualità della lotta, ma semplicemente giudicandola in sé. Di questo passo presenziare allo sfratto del proprio vicino di casa, picchettare fuori dal proprio posto di lavoro assieme ai colleghi o fuori dalla propria scuola etc., verrebbe considerato fuorilegge, soprattutto se ci si è organizzati per farlo. Essendo l’associazione per delinquere un reato di tipo associativo, è generalmente prevista l’applicazione di misure cautelari e restrittive durante il corso delle indagini. Ponendo la distinzione tra promotori e partecipanti, le restrizioni previste sono diversificate e possono inoltre estendersi ad un numero di persone anche elevato. Arresti, restrizioni domiciliari, divieto di dimora e obblighi di firma sono alcuni esempi delle misure previste, con il conseguente allontanamento, di fatto, di diversi compagni e compagne dalla loro realtà di lotta, limitandone gli spostamenti e quindi la partecipazione. Inoltre, la separazione l’uno dall’altra degli imputati in termini processuali, impedisce, o comunque rende difficoltosa, la costruzione di una difesa collettiva. Imparare a difendersi quando si viene colpiti da queste accuse, avvalendosi dell’esperienza di intere generazioni di compagni che le hanno subite, traendone delle norme generali di comportamento, come quelle che vengono indicate in questo opuscolo, è d’insegnamento anche per affrontare qualsiasi altro tipo di indagine e processo. La cosa importante per far fronte a questo tipo di reati è la comprensione che bisogna tener conto della loro funzione non solo al momento in cui si viene colpiti, poiché l’attività di controrivoluzione preventiva è un’attività costante e, anche se viene usata la “discrezione”, ogni realtà di lotta è potenzialmente sotto inchiesta costante. I reati associativi si prestano a questo scopo per poi mettere fuorilegge, al momento opportuno, organismi e collettivi che “disturbano” il sistema, per stigmatizzarli e isolarli dalle masse. L’interesse principale del nemico di classe non è quello di arrivare a condanna, ma devastare intere aree antagoniste al sistema inibendo la possibilità di sviluppo di percorsi collettivi, spaventando e “terrorizzando”. La formulazione di questi reati ben si presta allo scopo con pene alte e preventive, facilità di coinvolgere molte persone tramite le diverse figure di reato (organizzatori, partecipanti, fino ai concorrenti esterni). Spesso le inchieste finiscono in un nulla di fatto, senza arrivare a condanne. Però intanto, anche attraverso l’applicazione delle misure cautelari[17] e campagne stampa ad hoc, si è creato un clima di isolamento sociale, disarticolando i rapporti fra i compagni: in sostanza, terrorismo di Stato contro le realtà di lotta. E così si lancia anche un pesante avvertimento non solo ad aree di compagni, ma anche a vasti settori sociali. È buona norma quindi, tener conto dell’attività costante di monitoraggio degli apparati polizieschi non solo al momento in cui scattano le inchieste. In caso d’inchiesta, perquisizioni e arresti, le prime regole d’obbligo per questi reati sono proprio la difesa collettiva e la capacità di mettere in campo una relazione immediata tra gli imputati, le realtà colpite, i parenti degli inquisiti e arrestati e i legali. Per le norme di comportamento rimandiamo agli altri punti esposti in questo lavoro.

La sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa chiamata anche impropriamente multa[18], è una sanzione di tipo pecuniario conseguente alla depenalizzazione di molti reati. Questa sanzione impone al soggetto interessato il pagamento di una somma di denaro per aver infranto un divieto imposto da una norma. Il pagamento deve essere effettuato generalmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione. In caso di non pagamento si avrà l’ingiunzione con l’innalzamento della sanzione. Se è vero che con le sanzioni amministrative non si rischia la galera, d’altra parte è chiaro che la loro applicazione restringe le possibilità di difesa, rispetto ad un’accusa penale, per chi ne viene colpito e consente di intimidirlo attraverso un immediato salasso economico. Pertanto, quando si viene colpiti da una sanzione amministrativa, soprattutto quelle di elevata entità, due sono le cose da valutare. La prima è la possibilità di ricorso per contestarne la fondatezza o guadagnare anche del tempo. Contro il provvedimento che determina la sanzione amministrativa, c’è sempre la possibilità di ricorso per ottenere l’annullamento totale o parziale. Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica dell’atto, che dev’essere presentato presso il giudice di pace. Per sanzioni fino a 1100 euro si può andare a giudizio anche senza avvocato. La seconda è la raccolta fondi per non lasciare nessuno solo con il proprio salario o a spese della sua famiglia a pagare le sanzioni che dipendono dall’attivismo collettivo.

Le misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono provvedimenti in parte amministrativi e in parte penali diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Queste misure, nate durante il ventennio fascista e mantenute dal sistema “democratico”, hanno una funzione di controllo sociale, ovvero regolare, uniformare e punire quelle condotte considerate devianti e non “a norma” dal sistema dominante. Queste misure non necessitano di una commissione effettiva di un reato e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità sociale (vedi nota numero 19). I soggetti destinatari indicati dalla legge sono generalmente mafiosi o persone dedite ad attività criminali, ma anche, sulla base della legge 152/1975 (legge Reale), i soggetti politicamente pericolosi. Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento dell’utilizzo di queste misure preventive per colpire, isolare e intimorire i compagni e non solo. Essendo misure basate non su fatti specifici, ma su una presupposta pericolosità sociale, vengono applicate con una certa arbitrarietà da parte del questore di turno contro chi si oppone a questa società, contro chi crea problemi di ordine e sicurezza pubblica (ultras) o contro chi è considerato deviante (senza tetto, nomadi e immigrati). Costituiscono misure di prevenzione: l’avviso orale, il foglio di via, la sorveglianza speciale e il daspo.

Avviso orale

È un atto in forma orale rivolto dal questore della provincia di residenza, tramite il quale si avvisa il soggetto, di cui esistono sospetti a suo carico, di avere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che, in caso contrario, quest’ultimo potrà essere proposto per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge. L’avviso orale, avendo natura preventiva, si basa sulla presunta pericolosità sociale del soggetto. Con l’avviso orale, alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, il questore può imporre il divieto di possedere o utilizzare materiali e oggetti validi a commettere reati. Tale misura può costituire dunque un eventuale ulteriore elemento di supporto ad una successiva proposta di misura di prevenzione. Quando si riceve un avviso orale conviene presentare richiesta al questore di revoca del provvedimento. Trattandosi, infatti, di provvedimenti che il più delle volte hanno una motivazione pressoché inconsistente, a tale richiesta il questore spesso non risponde e a quel punto, passati 60 giorni di “silenzio” da parte dell’autorità, il provvedimento decade automaticamente.

Foglio di via

Il foglio di via è una misura preventiva che consiste nell’allontanamento forzato da un comune, in cui non si è residenti, per un periodo massimo di 3 anni. L’inosservanza del provvedimento costituisce reato ed è punibile con una pena da uno a sei mesi. Il transito nel comune da cui si è preso il foglio di via è concesso (ad esempio è consentito passare in treno per la città da cui sei stato allontanato: l’infrazione parte dal momento in cui“entri” in territorio comunale, nel caso scendendo dal treno). Esiste la possibilità di richiedere alla questura il permesso di entrare in territorio comunale per motivi personali (ad es. andare a trovare la nonna) o lavorativi. Ovviamente è a discrezione della questura accettare o meno la richiesta. Il foglio di via viene sempre più spesso utilizzato per colpire ed allontanare i compagni dalle città cercando in tal modo di isolare e spezzare quei legami che nascono e crescono nelle lotte. Partendo dal fatto che molti compagni non hanno la residenza in città, il foglio di via è un’arma importante nelle mani della repressione poiché permette lo smembramento dei collettivi e l’allontanamento dei compagni dalla lotta. Come opporsi al foglio di via obbligatorio? Una buona soluzione per preventivare l’emissione di fogli di via è quella di trasferire la residenza nella città in cui si fa attività politica. Una volta notificato il foglio di via, si può fare ricorso entro 30 giorni al prefetto o entro 60 giorni al tar, oppure fare una richiesta formale al questore per togliere la misura di prevenzione. Esiste pure un’altra strada: violare, apertamente o no, il foglio di via. La lotta spesso è l’unica strada percorribile per rifiutare questi provvedimenti restrittivi, quindi (sempre in base alle scelte personali di accollarsi o no determinate conseguenze), non rimane che sfondare fisicamente questi divieti e queste“frontiere” che ci tengono lontani dai nostri compagni e ambienti di lotta. Questa strada, oltre che giusta a livello di coerenza militante, a volte riesce a dare anche buoni frutti sul piano giudiziario. Infatti, per la violazione del foglio di via si viene portati a processo penale e talvolta è successo che, impostando la difesa nel contestare la legittimità del provvedimento, quest’ultimo venga revocato dal giudice penale, assieme ovviamente all’assoluzione per il reato di violazione. In tal caso, risulta fondamentale concordare con l’avvocato una linea difensiva impostata in tal senso oppure rivolgersi ad avvocati “di movimento” che hanno esperienza a riguardo.

Sorveglianza speciale

A questo tipo di misura possono essere generalmente sottoposti soggetti già “avvisati oralmente”. La decisione in materia di sorveglianza spetta al tribunale, su richiesta del questore. La sorveglianza speciale consiste nell’obbligo di evitare che determinati soggetti, sospettati di avere contatti con persone o ambienti dove si è soliti delinquere, frequentino altri pregiudicati. L’applicazione di questa misura può comportare diverse restrizioni, tra le quali:

La sorveglianza speciale può durare da uno a cinque anni ma, può essere revocata in ogni momento oppure rinnovata dal tribunale che l’ha disposta. Colui che contravviene le prescrizioni e gli obblighi della sorveglianza speciale commette un reato punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province, oppure l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono provvedimenti di natura penale adottati dall’ag, ma, a differenza delle pene, che vengono decise come punizione ad un fatto di reato, esse sono attribuite sulla base della propensione del soggetto a ripetere la commissione del reato o comunque atti che turbano l’ordine pubblico, cioè la cosiddetta pericolosità sociale[19]. Possono essere applicate durante il procedimento penale, su richiesta del pm e su decisione del giudice, oppure essere decise da quest’ultimo con la sentenza di condanna, ma anche di proscioglimento, in taluni casi previsti dal cp. Ad esempio, l’articolo 115 prevede che se due o più persone si mettono d’accordo per la commissione di un reato classificato come delitto che poi però non viene compiuto, pur non essendo punibili per il solo fatto dell’accordo, potranno essere sottoposte a misure di sicurezza. L’art. 49 prevede che le misure di sicurezza siano applicabili anche nel caso di cosiddetto “reato impossibile”, che avviene, in parole povere, quando chi vuole commettere non riesce a farlo per proprio sbaglio. Poniamo che taluni compagni, in un dato frangente, si organizzino per resistere ad uno sgombero di uno stabile occupato, ritenendo che gli sbirri vi avessero proceduto, ma ciò che avviene effettivamente da parte della questura è solo l’intimazione ad abbandonare entro un dato tempo l’edifico. Qualora finiscano sottoposti a procedimento, pur potendo venire prosciolti per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, potranno essere sottoposti a misura di sicurezza perché volevano realizzarlo e perché potrebbero commettere tale reato in futuro. Le misure di sicurezza si dividono in personali e patrimoniali. Quelle patrimoniali sono la cauzione di buona condotta e la confisca. Quelle personali si dividono a sua volta in detentive e non detentive. Quelle detentive sono l’internamento in casa di lavoro, in colonia agricola, in casa di cura e custodia, nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (subentrate ai famigerati opg) e nelle comunità (per i minorenni). Quelle non detentive sono la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in determinati comuni o provincie e il divieto di frequentazione di osterie e spacci di alcolici. Qualora le misure di sicurezza siano decise con sentenza, esse possono costituire motivo d’impugnazione attraverso l’appello al giudice di secondo grado o alla cassazione, se si chiede la riforma anche di altri capi penali della sentenza, oppure al tribunale di sorveglianza, nel caso l’oggetto dell’impugnazione sia limitato alle misure di sicurezza. Qualora le misure di sicurezza siano decise nel corso del procedimento vengono equiparate alle misure cautelari per quel che riguarda le impugnazioni.

Dal controllo sociale alla repressione...il passo è breve!

Questa sezione approfondisce due fra i tanti strumenti di controllo sociale posti in essere dalla classe dominante: il trattamento sanitario obbligatorio (tso) e il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (daspo). L’intento non è quello di fare un’indagine sociologica su come la controparte agisce nei confronti di coloro che non si uniformano agli standard imposti dall’odierna società, ma piuttosto di evidenziare la dialettica esistente fra la repressione e il controllo sociale. Queste due dinamiche sono di natura diversa: mentre la repressione agisce contro coloro che si pongono in termini critici nei confronti dello stato di cose, forme di contenimento e di controllo sociale vengono rivolte nei confronti di chi, facendo una scelta più o meno volontaria, non rientra nel modello di individuo prefissato dalla classe dominante. Questo individuo ideale costituisce una componente fondamentale per mantenere uno status quo di cui ordine pubblico, uniformità e produttività sono le parole d’ordine. A fronte di situazioni incontenibili, diventano perciò necessari alla borghesia strumenti che, nel quotidiano, disciplinino gli individui nel momento in cui accennano di uscire dalle righe. Repressione e controllo sociale però non agiscono separatamente, piuttosto qua e là si intrecciano, fino ad arrivare a punti in cui una distinzione chiara e netta di questi risulta difficile. Gli esempi presi in analisi rafforzano questa tesi, dimostrando che spesso strumenti di controllo sociale possono essere utilizzati in funzione repressiva, data la loro costitutiva flessibilità e malleabilità.

Tso
Cenni storici e informazioni tecnico-giuridiche

Il trattamento sanitario obbligatorio viene istituito con la legge 180/1978, più nota come legge Basaglia, la quale in linea generale chiude formalmente i manicomi e istituisce i servizi di igiene mentale pubblici. Ad oggi questa pratica è regolata dalla legge del 23 dicembre 1978 (articolo 34) e si attua tramite un ricovero forzato a danno di un individuo che viene preso in carico dal reparto di psichiatria dell’ospedale pubblico. Stando alla legge, il tso può essere attuato quando i sanitari ritengono che la persona necessiti di cure urgenti, quando quest’ultima le rifiuti e quando non ci sia la possibilità di altre misure extraospedaliere. Queste tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente, certificate da un medico e convalidate da un secondo medico appartenente alla struttura pubblica (generalmente uno psichiatra della asl) e le certificazioni devono partire dalla situazione concreta, specificando le condizioni che giustifichino la proposta di tso. Quest’ultimo è teoricamente disposto con un provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del comune di residenza o del comune di dimora. Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre il tso tramite un’ordinanza, facendo accompagnare la persona dai vigili e dai sanitari presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Il tso è un provvedimento coatto: se la persona rifiuta di seguire vigili e sanitari nel reparto ospedaliero, viene caricata con la forza in ambulanza e trasferita al reparto. Nel caso in cui dei terzi intervengono al fine di impedire il ricovero coatto del destinatario del tso, le imputazioni possono andare da resistenza a pubblico ufficiale, a lesioni e minacce, fino ad istigazione a delinquere. Entro 48 ore successive al ricovero, il sindaco deve inviare l’ordinanza di tso al giudice tutelare per la convalida, mentre quest’ultimo convalida o meno il provvedimento entro le 48 ore successive (legge 180, art. 3 comma secondo): la mancata convalida fa decadere il tso automaticamente. Ciò avviene anche nel caso in cui i medici o il sindaco o il giudice tutelare non abbiano specificato nel provvedimento le motivazioni che lo hanno reso attuabile. Raramente l’ordinanza del tso è firmata dal sindaco: solitamente c’è un ufficio preposto allo svolgimento della procedura e un assessore delegato che si limita a firmare l’ordinanza (l’assessore alla sanità o un qualunque assessore). Il tso ha per legge la durata di 7 giorni, al termine dei quali cessa e consiste nella somministrazione nella struttura ospedaliera di “cure” e “terapie” psichiatriche.Se il tso viene prolungato, prima della scadenza dei 7 giorni deve essere comunicata al sindaco una richiesta motivata in tal senso. Da quel momento scatta un meccanismo analogo di 48 ore in 48 ore simile a quello prima citato. Quando il tso termina, la persona ha il diritto di chiedere di essere dimessa in qualsiasi momento. Finito il periodo di ricovero forzato, non servono né firme per uscire dall’ospedale, né la presenza di qualcuno che venga a prendere il paziente perché la persona non è né incapace né interdetta, quindi ha pieni diritti e doveri. In altre parole, può chiedere di essere dimessa in qualsiasi momento (legge 180, legge Basaglia del 1978) e tale richiesta deve essere immediatamente esaudita, pena un caso di reato di sequestro di persona. Oggi, molte persone ricoverate non sono a conoscenza della scadenza dei 7 giorni per poter poi lasciare il reparto e, spesso, vengono inconsapevolmente trattenute in regime di trattamento sanitario volontario (tsv). Come se non bastasse, molti cittadini che si recano in reparto tramite tsv, sono poi trattenuti in tso nel momento in cui fanno la richiesta di andarsene. Nella pratica, durante la settimana di trattamento, la persona subisce pesanti terapie farmacologiche che la rendono confusa, stanca e debole. Per chi è ritenuto particolarmente ”ribelle” non mancano la contenzione fisica e l’isolamento, nonostante l’art. 1 della legge 833 del 23 dicembre ’78 reciti che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona” e nonostante l’utilizzo punitivo della contenzione e eventuali violenze verbali e fisiche degli operatori siano reati perseguibili penalmente. La persona colpita dal tso, i familiari, gli amici o chiunque altro, possono fare ricorso al sindaco contro il trattamento. Il sostegno di un avvocato per compiere il ricorso non è obbligatorio. Lungi dal diminuire il ricorso a questo strumento, si sta iniziando a discutere della proposta di digitalizzare il tso, per rendere la procedura ancora più veloce. Il ricorso al tso è oggi sempre più frequente. Spesso viene propagandato come strumento che ha il fine di tutelare l’individuo (ritenuto violento e pericoloso) e la comunità stessa, ma numerosissimi casi, da Andrea (deceduto a Torino a seguito di un tso) a Mauro (in provincia di Padova), ci mostrano il solo volto della sopraffazione e del controllo a danno di persone considerate ”deboli”, ”strane”, “folli” e quindi non conformi agli standard richiesti. La detenzione in un reparto psichiatrico si configura come una soluzione semplice e immediata per rendere “docili” questi individui e per farli rientrare in carreggiata senza più nessun rischio di fuga.

Il tso nei centri di identificazione ed espulsione

Sempre più di frequente il tso non è circoscritto a situazioni prevalentemente di “disagio”, ma viene utilizzato anche nelle caserme, nelle carceri e nei centri di identificazione ed espulsione (cie). Se nei primi due casi i soggetti spesso pestati dagli sbirri vengono pure sottoposti a tso, nei cie quest’ultimo è riservato agli immigrati che animano le rivolte. In questi lager del nuovo millennio, il tso si configura più che come uno strumento di controllo sociale, come un vero e proprio strumento repressivo. In questo contesto, infatti, risulta un ottimo espediente non solo per eliminare (almeno momentaneamente) le avanguardie di lotta, ma anche per mostrare agli altri reclusi cosa li aspetta se cercano di alzare la testa. È importante interrogarsi e guardare con occhio critico a strumenti quali il tsoche, se apparentemente si rivelano come miglior soluzione in alcuni casi, in realtà sono posti in essere con tutt’altro intento che la tutela della collettività. Inoltre, resta da chiedersi quanto questa pratica possa estendersi dal momento che con pochi ostacoli sta prendendo piede in certe fratture dove viene a galla il conflitto. Se facilmente si riesce a sedare gli immigrati che si organizzano per far fronte alla miseria e allo sfruttamento all’interno dei cie, è da chiedersi se altrettanto facilmente si possa praticare un tso più in generale verso qualunque oppresso che cerchi di organizzarsi e lottare.

Daspo

Che cos’è il daspo? Letteralmente è il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Il daspo (detto anche diffida) è una misura preventiva emessa direttamente dalla questura, senza un processo, con criteri molto ambigui e arbitrari, nei confronti di chi ha tenuto, o di chi avrebbe potuto tenere, comportamenti che mettono, o che avrebbero potuto mettere, a rischio l’ordine pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni sportive (partite di calcio, di basket, di hockey, ecc.). Questo provvedimento e le relative modalità di emissione, rendono il daspo una misura restrittiva che scaturisce senza una condanna penale quindi senza sentenza (basta una notifica dalla questura). Il daspo viene introdotto in Italia agli inizi degli anni ’90 principalmente per contrastare le violenze negli stadi. Nel corso degli anni, leggi, disposizioni e decreti hanno modificato le caratteristiche della misura preventiva rendendola sempre più uno strumento di repressione in mano alla questura. Questo provvedimento può anche essere accompagnato (nei casi ritenuti più gravi) dall’obbligo di firma (o doppia firma) ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale dell’evento sportivo. Infine, tutti gli individui sottoposti a daspo non possono accedere a nessuna manifestazione sportiva “ufficiale” (dalla serie A alla terza categoria) e non possono trovarsi in prossimità dello stadio il giorno della partita, né nei luoghi di aggregazione in quanto rappresentano luogo di passaggio di tifosi. Oggi, nel 2017, il daspo è una misura applicata in larga scala in tutto il paese durante le manifestazioni sportive ma non solo. Infatti, questa misura preventiva è stata applicata di recente anche al di fuori del suo ambito di competenza. Lo scorso 9 marzo a Pisa, sono state notificate due diffide (daspo), in aggiunta ad altre sei di gennaio, a degli ultras del Pisa. Fin qua nulla di strano, ma è proprio qua che arriva il “bello”: queste diffide (che ricordiamo, riguardano le manifestazioni sportive) sono state emesse per fatti extra-stadio, ovvero manifestazioni politiche. Fin da subito si è capito che questo avvenimento era qualcosa di grave, pericoloso e liberticida, che mostra come i timori che da anni il mondo ultras manifesta verso questo tipo di provvedimenti, fossero del tutto fondati (noto è lo striscione degli ultras atalantini che così diceva: “oggi gli ultrà, domani tutta la città”). Nonostante le persone coinvolte nell’accaduto siano comunque ultras pisani, il problema rimane: com’è possibile che una persona che va ad una manifestazione, ripetiamo e sottolineiamo politica, venga sottoposta ad un provvedimento che nulla dovrebbe avere a che fare con la politica? La risposta ce la fornisce il “caro” vecchio Renzi e il “caro” pesce lesso Alfano, i quali, grazie alla modifica di legge 146 del 17 ottobre 2014, consentono alle questure di emettere i nuovi e affascinanti “daspo di piazza”. Tutto ciò è molto preoccupante e ancora di più lo è il disinteresse da parte della gente comune e dell’opinione pubblica riguardo il fenomeno da sempre visto come un sistema utile per allontanare i violenti/delinquenti dagli stadi. Forse non si è capito finora che, con queste tipologie di misure preventive, è stata data alla polizia la possibilità di limitare la libertà di chiunque a proprio piacimento e la possibilità di punire qualcuno senza dover passare per quel noioso diritto di un cittadino di avere un processo equo. Quest’ultimo punto è di fondamentale importanza poiché nella maggior parte dei casi, i reati contestati sono mirati verso una persona o un gruppo di persone (gruppo ultras) ben preciso, spesso inventati o fantasiosamente modificati, dato che l’eventuale processo viene fatto dopo anni (spesso quando la durata del daspo si è già esaurita). In questo articolo, volevamo illustrarvi in breve il funzionamento del daspo e, dopo una rapida contestualizzazione, spiegare come ci si può difendere da questa misura preventiva. Ebbene, possiamo dire che difendersi da questo tipo di provvedimento non è affatto semplice. La modalità certamente più consigliata è quella di non incapparci mai per non aver a che fare con l’iter penale che si nasconde dietro alla misura preventiva. Se malauguratamente vi capitasse però di ricevere una notifica di inizio del procedimento che si concluderà con l’emissione del daspo presso la vostra dimora o una telefonata che vi invita a ritirare la medesima in questura, si hanno ben poche alternative, se non di natura giuridica.Dopo la notifica del provvedimento (che verrà comunicata anche al tribunale), è necessario che il soggetto sottoposto a daspo chieda la convalida al gip presso il tribunale e che avvii le procedure per un ricorso. Da questo momento in poi, si dovrà disporre di un avvocato (affidarsi all’avvocato d’ufficio è cosa solitamente sconsigliata). Data la natura del provvedimento stesso, è difficile difendersi sia prima che dopo. Nel caso in cui non si intenda fare ricorso, il daspo verrà applicato per l’intera durata del provvedimento. Essendo una misura preventiva risulta quasi impossibile difendersi prima della notifica del daspo (ovvero prevenire la flagranza del reato) soprattutto con l’avanzare della tecnologia (telecamere, fotogrammi, video) e dato il massiccio uso di tecniche collaudate da parte della polizia (scorte, appostamenti, controlli serrati nella zona antistante lo stadio, perquisizioni ecc.). Inoltre, anche travisarsi può essere controproducente (sarebbe un ulteriore capo d’accusa e denuncia) a meno che non venga fatto “a regola d’arte” e con le giuste tempistiche. Infine, il daspo non viene dato in loco o nel preciso momento dell’evento sportivo, ma viene notificato in seguito, quindi fino a quel preciso momento (la notifica) non si sa di averlo. Dopo aver ricevuto la notifica, le possibilità di difendersi dal provvedimento si limitano alle vie giuridiche quali il ricorso o l’affidamento alla sorte sancita dal tribunale (solitamente avversa). La misura preventiva denominata daspo è da subito stata criticata e osteggiata soprattutto dal mondo ultras, unico (o quasi) destinatario di tale misura. Ora, a maggior ragione dopo le recenti modifiche apportate da Alfano e i fatti di Pisa, siamo di fronte ad una svolta tragica della giustizia italiana. Noi tutti dovremmo avere l’obbligo di denunciare e di combattere questa svolta autoritaria e repressiva, tipica dei momenti di crisi. Gli ultras, da sempre capro espiatorio dei governi, sono solo un semplice pretesto per giustificare un inasprimento delle leggi che andranno inevitabilmente a toccare tutti gli ambiti della vita di una persona. Adesso però siamo tutti coinvolti, dal primo all’ultimo, anche i codardi che da sempre girano i tacchi davanti alle ingiustizie, che stanno zitti, che abbassano la testa e ubbidiscono, che guardano solo al proprio orticello senza curarsi degli altri: il loro orticello non ci sarà più e se ne renderanno conto comunque troppo tardi.

La guerra sul fronte esterno

Riteniamo importante dedicare una breve parte di questo opuscolo ad una finestra di carattere internazionale e per tale ragione abbiamo deciso di riportare l’intervista all’avvocato Giuseppe Pelazza rilasciata nel aprile 2015 in merito al decreto antiterrorismo varato da Alfano e approvato in via definitiva al senato nella primavera del 2015 sull’onda dell’emergenza “terrorismo internazionale”. È un contributo fondamentale perché pone l’accento su come, con la paventata minaccia di un nemico esterno, si acuisca in realtà la repressione nel fronte interno. Gli ultimi avvenimenti di Parigi, Bruxelles, Nizza, Germania ne sono stati un chiaro esempio: la guerra è tornata a casa, attaccando il cuore dell’Europa, e lo stato d’emergenza si è rivelato lo strumento utile per creare un clima di paura, controllo e sospetto per meglio tentare di reprimere le istanze di rivolte che potevano infiammare il paese contro le sempre peggiori condizioni di vita della popolazione. Appare chiaro quindi il rapporto dialettico tra crisi e tendenza alla guerra imperialista, dato che quest’ultima è sia una buona soluzione borghese come via di uscita dalla crisi, sia contribuisce all’aggravamento delle condizioni di vita dei popoli all’interno degli stessi paesi imperialisti. Il decreto antiterrorismo, ampliato negli anni, ha uno scopo molto chiaro: sarà, come la storia insegna, funzionale ad attaccare intere categorie sociali da criminalizzare, dagli immigrati agli oppositori politici, fino a chi porta solidarietà ai popoli che resistono alle mire imperialiste. Più in generale, risulta essere uno strumento fondamentale nelle mani dell’imperialismo per fermare la lotta di classe, la lotta antimperialista e il loro sviluppo in senso rivoluzionario.

Per questo appare indispensabile unire la mobilitazione sul fronte interno con quella contro la guerra imperialista, per abbattere il nemico comune, la borghesia imperialista, che sostiene un sistema basato sullo sfruttamento dei lavoratori e sul saccheggio dei popoli. Nel concreto questo legame si esplica anche attraverso l’organizzazione e il rafforzamento della solidarietà internazionalista: quel filo rosso che è ben saldo da un lato nelle mani del proletariato oppresso nelle metropoli imperialiste, e dall’altro lato dai popoli che resistono alle aggressioni manu militari. Nostro compito è rafforzare questo filo rosso di solidarietà

Intervista all’avvocato Giuseppe Pelazza sul decreto antiterrorismo di Alfano

Quali sono gli aspetti più significativi che caratterizzano questo nuovo decreto?

Potremmo sfogliarlo insieme e vederne gli aspetti più significativi e rilevanti anche perché spesso, nella produzione legislativa italiana, si dice che si fa un qualcosa di mirato all’esterno, in questo caso al cosiddetto terrorismo internazionale, ma in realtà poi si producono delle norme che riguardano, se non in prevalenza, in modo rilevante gli aspetti della vita interna al nostro paese, e quindi la sovversione interna. Ci sono effettivamente un paio di norme che riguardano l’aspetto internazionale: c’è una modifica dell’articolo 270 quater che riguarda, in buona sostanza, l’arruolamento per andare a combattere all’estero. Di fatto, viene inserita anche la punibilità della persona arruolata, mentre invece prima era punito solo chi arruolava: ora la persona arruolata è punita con la pena da 3 a 6 anni. Il legislatore italiano ha poi proceduto a fare un 270 quater 1 che punisce l’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo: fuori dai casi di quegli articoli 270 bis (associazione sovversiva con finalità di terrorismo anche internazionale) e 270 quater, che è l’arruolamento che vedevamo prima, “chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo” è punito da 3 a 6 anni. Qui già si notano questi aspetti di vaghezza, di poca definizione precisa della condotta che viene incriminata. Organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo è estremamente vago: finalizzati in che modo? Con quale concretezza? Con quale legame diretto con questo fine? Questo articolo 270 quater contiene poi al suo interno (e qui siamo ai paradossi sul piano della logica della formulazione della legge) una modifica del 270 quinquies del codice penale. Il 270 quinquies è quello che prevedeva la punizione dell’addestramento all’utilizzo delle armi in buona sostanza: “chiunque, al di fuori dei casi del 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio”. Quindi c’è dentro di tutto, si va dalle armi chimiche o batteriologiche al sabotaggio o comunque al metodo relativo al compimento di atti di violenza. E questa norma è modificata nel senso che si inserisce anche l’auto-addestramento, cioè si prevede la punizione con pene significativamente elevate, da 5 a 10 anni, anche per chi si auto-addestra: “la persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo (citate prima) e pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte”. Quindi, anche qui abbiamo una genericità della formulazione e in più c’è un riferimento all’interno. Qui non siamo più sul tema del cosiddetto terrorismo internazionale, ma riguarda anche chi, in Italia, per fini suoi eventualmente si auto-addestrasse anche soltanto al sabotaggio (nulla a che vedere con l’utilizzo delle armi batteriologiche). Questa genericità è estremamente pericolosa: un calderone che si può riempire con ogni tipo di condotta. C’è poi un’aggravante specifica che caratterizza un po’ tutto il decreto: la commissione attraverso strumenti informatici o telematici. Le pene previste dal presente articolo, 270 quinquies modificato, sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Continuando a parlare di questo, e quindi della disciplina dentro un decreto spacciato per essere finalizzato a colpire il cosiddetto terrorismo internazionale, in realtà si modificano ad esempio l’articolo 302 (“l’istigazione a commettere reati contro la personalità dello stato italiano”) e si prevede un aumento di pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Anche l’articolo 414, l’istigazione a delinquere pura e semplice, si modifica con aggravamenti di pena nel senso che, anche in questo caso, la pena prevista dal terzo comma, nonché dal primo e dal secondo comma, è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Dopo di che, al quarto comma si aggiunge un notevolissimo aumento di pena, già presente nel 414: “se l’istigazione o l’apologia di quei precedenti commi riguarda delitti di terrorismo la pena è aumentata della metà”. Si pensi che si partiva con la reclusione da 1 a 5 anni: con questa aggravante in cui la pena è aumentata fino alla metà, si arriva fino a 7 anni e mezzo. Ora si stabilisce che se è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, è aumentata fino a due terzi, quindi diventa anche superiore ai 7 anni e mezzo. Dopo di che, è previsto appunto un diretto intervento, cioè si prevede che quando si procede per i delitti (e qui siamo di nuovo con riferimenti interni agli articoli 270 bis che riguarda comunque genericamente la finalità terroristica o di eversione dell’ordine democratico, 270 ter che riguarda addirittura l’assistenza a chi è partecipe di associazione sovversiva o di associazione con finalità di terrorismo, 270 quater e quinquies e sexies etc.) e sussistono concreti elementi (qui siamo di nuovo sul vago) che consentono di ritenere che qualcuno compie detta attività per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato ai fornitori di servizi (di cui all’articolo 16 del decreto legislativo), ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione attraverso i quali il contenuto relativo all’attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. Sempre in questa problematica relativa al web, è previsto un aggiornamento costante di un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270 bis e 270 sexies. Ancora una volta siamo nell’ambito di finalità di terrorismo anche interno e sappiamo come tale finalità è stata utilizzata e viene tutt’ora utilizzata per cercare di colpire, per esempio nel caso del movimento no tav. C’è quindi la creazione di questo elenco che è costantemente aggiornato di siti che sarebbero utilizzati per queste attività e condotte. Possiamo poi vedere, con l’articolo 678 bis, come venga esteso l’ambito di punibilità, con l’arresto fino a 18 mesi, per “chiunque introduce nel territorio dello Stato ovvero detiene o usa le sostanze che vengono indicate come precursori di esplosivi”, indicati in un allegato del regolamento della comunità europea (da notare che la legislazione italiana in tema di armi è estremamente punitiva anche rispetto a quelle di altri paesi). C’è un avanzamento della soglia di punibilità a condotte che di per sé riguardano la detenzione di sostanze che non sono armi, che non sono esplosivi, ma che sono precursori di esplosivi. Dopo di che, sempre sul piano di questa serie di modifiche e di aggravamenti delle misure repressive, abbiamo delle modifiche in materia delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono quelle misure che nascono tipicamente nell’ordinamento fascista e che riguardano le limitazioni della libertà delle persone che non hanno commesso reati, ma che sono giudicate pericolose. Qui si prevede che per i soggetti nei confronti dei quali possono essere adottate tali misure, che vanno dalla sorveglianza speciale, dall’obbligo di risiedere in un certo comune o dal divieto di risiedere in altri comuni, sia previsto che il questore, quando presenta la proposta di applicazione di queste misure, “possa disporre il temporaneo ritiro del passaporto o la sospensione della validità ai fini dello spazio di ogni altro documento equivalente” e, se non si rispettano queste misure imposte con questi provvedimenti di urgenza, c’è la punizione con la reclusione da 1 a 3 anni. È consentito l’arresto nei casi di flagranza, però si parte da una misura di prevenzione e quindi ci si riferisce a condotte che non sono affatto previste come reato, ma ad un giudizio di pericolosità. In caso di non rispetto di queste misure urgenti, come la sospensione della validità del passaporto, è prevista invece la misura della reclusione. Sono poi previsti degli aggravamenti di pena estremamente alti per chi commette i reati ancora del 270 bis (finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 270 ter (assistenza partecipe di associazione sovversiva o di associazione con finalità di terrorismo), 270 quater, 270 quater 1 e 270 quinquies: quando questo reato è commesso da persona che è sottoposta ad una misura di prevenzione, anche dopo 3 anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione della misura di prevenzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se pensiamo che le pene del 270 bis sono già una mostruosità, sono da 5 a 10 per la semplice partecipe, qui sono aumentate da 1/3 alla metà se uno commette questo reato entro 3 anni dalla misura di prevenzione e si procede all’arresto anche fuori dai casi di flagranza. E poi, dulcis in fundo, alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva, che non è altro che un altro modo di chiamare il carcere: la colonia agricola, case di reclusione puramente e semplicemente. Quindi abbiamo questi pesanti aggravamenti di pena anche sul piano della connessione fra misura di prevenzione e commissione di reati aventi finalità di sovversione, in quanto ora “terrorismo” viene catalogato come sovversione. A questo si lega poi l’aspetto di una dinamica repressiva che tende a equiparare la lotta al cosiddetto “terrorismo” alla guerra, tant’è vero che in questo stesso decreto che viene definito “antiterrorismo” è previsto “il potenziamento e la proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle forze armate”. Oggi il personale dell’esercito dedicato ai servizi di vigilanza a siti od obiettivi sensibili è pari a 3000 unità, che il decreto incrementerà di altre 1800 unità alle quali se ne aggiungeranno altre 600 per quanto riguarda l’expo 2015 a Milano. In questo caso, la presenza dell’esercito diventa ancora più visibile e vistosa. A questo punto, a me viene anche in mente il rapporto della nato sulle operazioni urbane nell’anno 2020, un rapporto che, prevedendo una situazione sempre più disastrosa sul piano sociale, col processo di distruzione del welfare sempre più marcato, ritiene “bisognosa” una sempre più forte repressione anche sul piano militare. Un rapporto che prefigura l’utilizzo dell’esercito nel controllo delle megalopoli anche occidentali e dove si prevede che ci siano non tanto fatti di insorgenza politica, ma anche soltanto di ribellismo in sé e per sé a fronte del malessere sociale: di fatto, un tentativo di abituare le popolazioni alla presenza dell’esercito. Proseguendo nella lettura di questo bel decreto, arriviamo ad un altro punto: c’è una modifica circa i colloqui investigativi per acquisire notizie in ordine di determinati reati di criminalità organizzata con finalità terroristica. Demandati, sfuggivano ad ogni tipo di controllo perché avvenivano dentro al carcere senza la presenza del difensore e del giudice. Adesso, per i casi di finalità terroristica di matrice internazionale, vengono demandati ai servizi di informazione per la sicurezza, quindi direttamente si dice che i servizi possono (cosa che per altro già facevano nei fatti, io ne sono convinto) entrare nelle carceri, avere i loro colloqui informativi al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica. Quindi, non si dice che possono avere colloqui con chi è inquisito per questi tipi di reati, ma solo al fine di avere informazioni in generale. E le informazioni su questa tipologia di reati uno le può avere da chiunque, teoricamente anche da chi non centra per nulla con organizzazioni che abbiano a che fare con “terrorismo” di matrice islamica piuttosto che di altre matrici. Dopo di che si passa, e anche questo secondo me è molto grave, ad un ulteriore ridisciplinamento definito in materia di “garanzie funzionali e di tutela anche processuale del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza”. In questo caso, si prevede che nell’ipotesi di volersi inserire in attività delittuose, anche relative ad esempio al secondo comma dell’associazione sovversiva, al 270 bis secondo comma, al 270 ter – assistenza partecipe, al 302 – l’istigazione a commettere reati contro la personalità dello stato, al 414- l’istigazione pura e semplice, al 306 che è la banda armata, si possono infiltrare e possono commettere reati agenti dei servizi di informazione. Questa previsione espressa, anche se già si sapeva che c’era l’infiltrato/l’agente provocatore, adesso viene ulteriormente disciplinata. Questa previsione già c’era in precedenti leggi, ma adesso viene ulteriormente estesa a tutte queste fattispecie (associazione sovversiva, assistenza partecipe, istigazione a delinquere, istigazione a commettere reati contro la personalità dello stato). Con in più delle sottrazioni per chi si muove come agente provocatore/infiltrato alla loro identificazione, nel senso che le identità di copertura che vengono loro fornite possono anche essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali, quindi possono non comparire come identità vere, ma come identità di copertura e addirittura possono anche testimoniare, quando è necessario, mantenendo le identità di copertura (“Autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 che sono poi quelli dei servizi che si infiltrano, a deporre in un preciso grado di procedimento con identità di copertura”). Anche questo direi che sul piano della democraticità e della trasparenza di un ordinamento possiamo un po’ dimenticarcelo. Poi ci sono anche delle norme relative all’inserimento nella direzione nazionale antimafia, anche del cosiddetto antiterrorismo, che prevedono possibilità di coordinamento da parte del procuratore nazionale antimafia, possibilità di avocazione a sé in determinati casi delle indagini. Come dicevo prima, che ci sia un parallelismo fra repressione interna e guerra è anche dimostrato: in questo stesso decreto, viene prevista la proroga della spesa, con una quantità notevolissima, per quanto riguarda le missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Si va dai Balcani, all’Afghanistan, agli Emirati Arabi Uniti. Addirittura si prevede che venga “autorizzata a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015 la spesa di 14 milioni per la proroga del personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Baharein, in Katar e a Tampa (Florida) per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio oriente e Asia”. Tra l’altro, in tempi di cosiddetta spending review, mi son fatto un po’ la somma di tutte queste spese che attengono ovviamente non il costo in sé e per sé degli apparati militari, delle spese per il militare, ma le spese specifiche della missione, quindi l’utilizzo di carburanti, le indennità di missioni per i militari e quant’altro: bene, dal 1 gennaio al 30 settembre sono 622 milioni, quindi 2 milioni e 300 mila euro al giorno. È una somma significativa che si va ovviamente ad aggiungere alle spese di base del funzionamento dell’esercito o dell’acquisto dei vari cacciabombardieri.

Intervista rilasciata sui canali della web radio Radiazione.info nell’aprile 2015.

Vademecum

Con queste piccole formule vogliamo fornire dei principi guida utili per quando incappiamo nelle maglie della repressione. Non stiamo insinuando che dall’oggi al domani possa essere spiccato un mandato di cattura internazionale, ma si sa: “prevenire è meglio che curare”. Dobbiamo essere sempre vigili e responsabili di ciò che facciamo, consci che il nemico di classe è sempre in agguato.

Siglario

ag= autorità giudiziaria

cie = centro di identificazione ed espulsione

cp = codice penale

cpp= codice procedura penale

dap = dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

daspo = divieto di accedere alle manifestazioni sportive

digos = direzione investigativa generale operazione speciali

gip = giudice indagini preliminari

gup = giudice udienza preliminare

ip = indagini preliminari

pg = polizia giudiziaria

opg = ospedali psichiatrici giudiziari

pm = pubblico ministero

ps = polizia di sicurezza

ros = reparto operativo speciale

tar = tribunale amministrativo regionale

tso = trattamento sanitario obbligatorio

tsv = trattamento sanitario volontario

Ringraziamo tutti i compagni e le compagne che hanno contribuito alla stesura e alla realizzazione di questo lavoro.

[1] Tutti gli articoli presenti nell’opuscolo sono stati scritti nel 2016. Ad oggi ci sono stati ulteriori nuovi sviluppi nell’ambito dell’apparato repressivo dello Stato che non abbiamo avuto modo di trattare in queste pagine, tra cui i più significativi possono essere identificati con l’approvazione del decreto Minniti, che coniuga in se il controllo e l’inasprimento delle politiche repressive nei centri urbani con il controllo dei flussi migratori e lo sfruttamento degli immigrati, e l’approvazione del Libro bianco della difesa che ridefinisce il ruolo delle forze armate militari anche sul piano interno.Questi decreti trovano immediata applicazione nelle vere e proprie operazioni di guerra che vengono provate esperimentate nei centri densamente abitati, come accaduto il 2/5/17 alla stazione centrale di Milano con controlli e rastrellamenti di immigrati in stile fascista.

[2] Per approfondire il processo di rottura si consiglia la lettura del libro “Sul processo politico” dell’avvocato J.Verges. Infatti, durante l’esperienza della rivoluzione algerina, tra il 1954 e il 1962, i militanti indipendentisti del Fronte di Liberazione Nazionale vennero processati dalla giustizia degli occupanti francesi e l’avvocato J. Verges, che si fece carico della difesa di alcuni di loro, praticò questa linea di difesa, riportando la sua esperienza in questo scritto.

[3] Per approfondimenti si rimanda al volantone “Non c’è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere, non c’è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41bis” prodotto dall’Assemblea di lotta “Uniti contro la repressione”

[4] Vedi paragrafo “Le misure cautelari”

[5] La “solidarietà” prevede che quando più soggetti hanno in comune lo stesso debito (originario dallo stesso titolo) nei confronti di uno o più creditori, allora il debito saldato da uno “libera” tutti, salvo il diritto di quest’ultimo a richiedere agli altri debitori, con apposite azioni, il pagamento nei suoi confronti della loro quota di debito. Un meccanismo che, nei processi politici, tende ad assicurare il risarcimento ai creditori (di solito sbirri o simili) e si rende funzionale a dividere i compagni/debitori.

[6] Vedi paragrafo “Le misure di sicurezza”

[7] Vedi paragrafo“Il sequestro”

[8] Vedi paragrafo “Reati, pene e dintorni”

[9] Vedi paragrafo “I vari riti del processo penale”

[10] Vedi paragrafo“I vari riti del processo penale”

[11] Vedi paragrafo “Il sequestro”

[12] In particolare, la tecnica su cui si stanno concentrando le nuove ricerche si chiama fenotipizzazione del dna, ovvero un nuovo modo di sfruttare le informazioni contenute in un campione di dna. Questa consente di ricostruire molti dei caratteri di una persona.

[13] Vedi paragrafo “Reati, pene e dintorni”

[14] Vedi anche l’opuscolo Il morso del serpente. Sulla mobilitazione dei detenuti dal 10 al 30 settembre 2013, Assemblea di lotta “uniti contro la repressione”, 2014.

[15] È una misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario che prevede l’affidamento del condannato al servizio sociale, pur sottoponendolo a determinate prescrizioni limitative della libertà. Una sorta di“volontariato coattivo” per condannati.

[16] www.infoaut.org

[17] Vedi paragrafo “Le misure cautelari”

[18] Vedi paragrafo “Reati, pene e dintorni”

[19] Per pericolosità sociale, l’ordinamento giuridico borghese intende la tendenza ad essere forieri di minaccia per l’ordine pubblico, senza però che a ciò corrisponda l’aver effettivamente commesso dei reati o aldilà dei reati effettivamente commessi. Si tratta dunque di una condizione in base alla quale le autorità possono restringere la libertà di un soggetto prima che questi commetta un reato, nella previsione che egli probabilmente lo commetterà. Ad esempio, oltre alle misure di sicurezza, i provvedimento relativi alle misure di prevenzione e quelli di daspo sono fondati sulla nozione di pericolosità sociale. Anche questo ci fa capire come essa, a causa della sua funzione preventiva, sia funzionale alla irreggimentazione della società nonché alla repressione politica. Non a caso, fu il regime fascista che diede la massima applicazione pratica a tale categoria giuridica (ad esempio il confino per gli oppositori si fondava proprio sulla loro “pericolosità sociale”).


Consultato il 10 gennaio 2017 su www.stampa-clandestina.info
Per contatti:
Collettivo contro la repressione Padova – scatenati@autistici.org
Mensa Marzolo Occupata – info.marzoloccupata@autistici.org
Collettivo Tazebao – collettivo.tazebao@gmail.com